Diritto penale
Reati in generale
22 | 09 | 2023
L’infedeltà, anche nelle coppie di fatto, integra il «fatto ingiusto» che permette di ravvisare la circostanza attenuante della provocazione
Valerio de Gioia
Con sentenza n.
38755 del 14 luglio-22 settembre 2023, la quinta sezione penale della Corte di
Cassazione ha affrontato la questione se l’infedeltà della vittima nell'ambito
di un rapporto di coppia "di fatto" possa integrare il "fatto
ingiusto" che permette di ravvisare la circostanza attenuante della
provocazione.
Un risalente
approdo, effettivamente, ha dato rilievo alla infedeltà tra coniugi, affermando
che "in tema di provocazione, l'infedeltà coniugale costituisce
"fatto ingiusto" per la morale della famiglia e per la civile
convivenza" (così la massima di Cass. pen., sez. I, 4 dicembre 1992, n.
708), concentrandosi sull'obbligo di fedeltà coniugale di cui all'art. 143 c.c.,
obliterando, così, la rilevanza che assume anche la violazione di regole morali
e giuridiche ai fini della integrazione della attenuante in parola.
Invero, come
ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, il tema del
"fatto ingiusto" costitutivo della provocazione va declinato secondo
uno schema valutativo che tiene conto della necessità che si tratti di un fatto
che rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva
contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di
una determinata collettività in un dato momento storico (Cass. pen., sez. V, 25
settembre 2017, n. 55741; conf. Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2014, n. 49569; Cass.
pen., sez. V, 13 dicembre 2019, n. 2725; Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2021, n. 23031).
La necessità di contestualizzare il fatto ingiusto rispetto alla sensibilità acquisita da una determinata collettività in un dato momento storico, onde definire il contenuto della regola che si assume violata tanto da produrre una ingiustizia obiettiva, non consente di condividere il distinguo tra 'coppie coniugate' e 'coppie di fatto', giacché risulta oramai diffusa, e per molti aspetti anche acquisita giuridicamente (cfr. legge Cirinnà sulle coppie di fatto), nella nostra comunità, la considerazione delle convivenze more uxorio, o, comunque, delle relazioni sentimentali stabili, in termini moralmente e socialmente equiparabili al coniugio, quanto alla rilevanza dell'impegno reciproco assunto e alle ricadute in termini di diritti e doveri delle parti della relazione.
Nella giurisprudenza di legittimità, infine, si è altresì chiarito come, nella valutazione del 'fatto ingiusto', debba prescindersi dalle convinzioni dell'imputato e dalla sua sensibilità personale, non corrispondenti a canoni di civile convivenza (Cass. pen., sez. V, 25 settembre 2017, n. 55741, in una fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'atteggiamento della persona offesa, consistito nel corteggiare la moglie dell'imputato, potesse integrare gli estremi della provocazione, ritenendo irrilevanti le ragioni del ricorrente incentrate sulle considerazioni che, con tale atteggiamento, la vittima aveva messo in dubbio la sua "autorità" nei confronti della moglie e leso il suo "prestigio" in un contesto ambientale di tipo criminale; conf. Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2014, n. 49569, nonché Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2021, n. 23031; in cui la Corte ha escluso che l'avere visto la propria compagna ballare con la vittima potesse integrare gli estremi della provocazione, e, ancora, Cass. pen., sez. V, 13 dicembre 2019, n. 2725, in cui non si è ravvisato li fatto ingiusto nella relazione sentimentale intrapresa dalla persona offesa con il coniuge dell'autore del fatto criminoso).
Riferimenti Normativi: