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Diritto penale

Delitti

20 | 09 | 2023

La rivelazione e di utilizzo di informazioni estratte dal Sistema d'Indagine (SDI)

Adriana Illiano

Con la sentenza n. 38451 del 21 giugno-20 settembre 2023, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sul rapporto tra l’art. 326 c.p. e l’art. 12, L. 1° aprile 1981, n. 121.

Quest’ultima disposizione punisce, al comma 1, il pubblico ufficiale che dolosamente comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della stessa legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Per quanto concerne, poi, i rapporti tra tale disposizione e quella dell'art. 326 c.p., la corte di cassazione (v. tra le altre Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2015, n. 50438) ha chiarito che deve aversi riguardo, in primo luogo al fatto se la rivelazione di notizie di ufficio abbia per oggetto dati custoditi nel Sistema di indagine interforze e, in secondo luogo, se l'operatore sia stato autorizzato o meno dal sistema ad operare su quella banca dati e abbia operato secondo le regole. Nel caso in cui la permanenza dell'operatore all'interno della banca dati sia obiettivamente autorizzata e l'operatore esegua la consultazione nei limiti e nelle forme consentite - come avvenuto nel caso di specie, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata - può ritenersi configurabile il reato di cui al richiamato art. 12, trattandosi di dati e informazioni non illecitamente acquisite, ma dal pubblico ufficiale comunicate ovvero utilizzate in violazione delle norme stabilite. È, invece, integrato il delitto di cui all'art. 326, comma 3, c.p. qualora, pure nell'ipotesi di acquisizione lecita, il pubblico ufficiale o un suo eventuale concorrente persegua un profitto patrimoniale o non patrimoniale. In tema di rivelazione e di utilizzo di informazioni estratte dal Sistema d'Indagine (SDI), l'elemento differenziale tra il reato di cui all'art. 12, L. 121/1981 e quello di cui all'art. 326 c.p. attiene alle modalità, lecite o illecite, di acquisizione delle informazioni; ne consegue che è configurabile la prima fattispecie di reato nel caso in cui il pubblico ufficiale divulga o utilizza le informazioni acquisite accedendo legittimamente allo SDI e consultandolo nei limiti e nelle forme a lui consentite, mentre è configurabile il più grave reato di cui all'art. 326 c.p., qualora l'acquisizione di tali informazioni sia illegittima, in quanto effettuata senza alcuna autorizzazione ad operare nella banca dati, ovvero contravvenendo alle regole di accesso, ai limiti ed alle forme consentite dalla legge (Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2018, n. 14931). La giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha affermato che «il reato di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall'art. 326, comma 1, c.p., è un reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la cui configurabilità va esclusa solo con riferimento alla divulgazione di notizie futili o insignificanti» (Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 49526; cfr. pure Cass. pen., sez. V, 4 febbraio 2021, n. 8911). Il rapporto di specialità tra le due fattispecie previste dall'art. 12, L. n. 121/81 e dall'art. 326, comma 1, c.p. è reso evidente dalla clausola di riserva contenuta nell'art. 12 ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"). Le due norme prevedono una quasi completa sovrapponibilità della condotta, consistente nel rivelare (art. 326) e comunicare (art. 12) notizie (art. 326) e dati (art. 12), destinati nel primo caso, a rimanere segreti, e nel caso della previsione di legge speciale ad essere utilizzati solo per le finalità previste dalla stessa legge. Se però, l'art. 12 - che tutela l'interesse alla segretezza dei dati raccolti dal ministero degli interni in funzione del raggiungimento degli scopi "di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità", come testualmente prevede l'art. 6, lett. a), della citata legge, e ne vieta ogni utilizzazione per finalità diverse -, fa discendere la punibilità della condotta di comunicazione o di uso dei dati tratti dal sistema informativo "dalla Corte di Cassazione - copia non ufficiale violazione delle disposizioni della presente legge o al di fuori dei fini previsti dalla stessa", l'art. 326 c.p. richiede che l'agente abbia agito "violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità". Posto che entrambe le norme ritengono illecita la condotta di rivelazione dei dati acquisiti, l'elemento differenziale, specializzante e distintivo delle due fattispecie va individuato nella fase di acquisizione e nelle modalità di acquisizione delle informazioni, risultando queste lecite nella norma speciale, illecite ovvero acquisite in violazione dei doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della qualità nell'art. 326 c.p.. Si è ritenuto, pertanto, configurabile il reato di cui alla norma speciale nel caso in cui l'operatore sia stato autorizzato dal titolare del sistema ad accedere nella banca dati ed abbia eseguito la consultazione nei limiti e nelle forme consentite, ma abbia poi illegittimamente divulgato o utilizzato dette informazioni lecitamente acquisite (Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2015, n. 50438), mentre ricorre il reato di rivelazione del segreto d'ufficio quando il pubblico ufficiale abbia rivelato, anche solo per colpa, notizie d'ufficio che debbano rimanere segrete ovvero ne abbia agevolato la conoscenza "violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità", quindi, quando l'operatore abbia fatto accesso alla banca dati senza autorizzazione o abbia eseguito la consultazione al di fuori dei limiti o senza le forme consentite dal titolare dello jus excludendi alios (Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2018, n. 14931). Il rapporto di specialità tra le due fattispecie rende incompatibile la coesistenza delle due fattispecie di reato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 326 c.p.
  • Art. 12, L. 1° aprile 1981, n. 121