Diritto amministrativo
Processo amministrativo
17 | 06 | 2021
Il conflitto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario: limite di rilevabilità
Giorgio Crisciotti
Le Sezioni Unite civili della Corte
di Cassazione, con ordinanza n. 17329, del 25 maggio 2021 (dep. 17 giugno
2021), hanno chiarito che, nel processo amministrativo, il giudice “ad quem”
può sollevare il conflitto di giurisdizione anche nella decisione successiva
alla prima udienza di trattazione. Non è la prima volta che le Sezioni Unite
intervengono in materia avendo già in precedenza affermato che ”l'art. 11,
comma 3, c.p.a., che consente al giudice amministrativo, davanti al quale la
causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio il conflitto negativo
di giurisdizione "alla prima udienza", deve essere inteso nel senso
che il limite temporale entro il quale il conflitto può essere sollevato è dato
dall'udienza di discussione, fissata ai sensi dell'art. 73 c.p.a., ove ha luogo
la reale trattazione e decisione della causa, intendendo il legislatore
evitare, con la previsione di tale barriera, che la questione di giurisdizione
si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio" (Cass. civ., sez un.,
ord. 28 ottobre 2020 n. 23749); sulla scorta di un costante flusso
nomofilattico, quindi, è stato osservato che la rilevazione della questione
della giurisdizione potrebbe valere come prosecuzione della prima udienza
"solo se il giudice amministrativo in detta udienza manifestasse alle
parti un dubbio sulla questione e, dopo aver dato sfogo al contraddittorio
delle parti in udienza su tale dubbio, si riservasse di decidere in ordine ad
esso"; se, invece, il giudice amministrativo "non ha dichiarato in
prima udienza di dubitare della giurisdizione... su cui ha poi sollevato
conflitto", pur avendo appunto assunto "la causa in decisione senza
esternare alcun dubbio al riguardo" e neppure dichiarato di volersi
riservare soltanto a norma dell'art. 186 c.p.c. (applicabile anche nel processo
amministrativo in quanto principio generale) così "conservando i poteri di
cui alla prima udienza e, quindi, quello di elevare il conflitto”, la riserva
in decisione non si può considerare come “prosecuzione e completamento dell'attività
da svolgersi in prima udienza"; essendo l'esercizio del potere di
conflitto "avvenuto tardivamente, cioè oltre il limite della prima
udienza, di cui all'art. 11 c.p.a. comma 3" (Cass. civ., sez. un., ord. 11
aprile 2018 n. 8981). Un recente approdo delle Sezioni Unite ha però ritenuto
la natura di tale interpretazione eccessivamente restrittiva – e dunque formale
– giungendo a dichiarare che, incamerata la causa per la decisione, a seguito
della prima udienza, il giudice amministrativo può sollevare conflitto di
giurisdizione, per quanto "nel riservarsi non abbia manifestato alle parti
l'intenzione di pronunciarsi al riguardo, esternando dubbi in proposito, né
abbia indicato la questione di giurisdizione, dandone atto a verbale, ex art.
73, comma 3, c.p.a." (Cass. civ., sez. un., ord. 29 ottobre 2020 n.
23904).
In effetti, considerato che rispetto alle parti, la questione della giurisdizione si è consolidata, non si comprende perché il giudice ad quem sia obbligato a decidere con un'ordinanza specificamente riservata in udienza dopo avere suscitato discussione al riguardo, e non possa invece avvalersi della decisione in senso proprio, quale prosecuzione della trattazione: in questa condizione stabilizzata dalla parte dei litigatores, la decisione del giudice è agevolmente qualificabile come, appunto, completamento della propria attività cognitiva in relazione al vaglio della giurisdizione, non occorrendo previe esternazioni difensive cui la precedente fase - quella compiuta davanti al giudice a quo - ha già dato spazio con successiva cristallizzazione nei confronti delle parti.
Da ogni punto di vista, quindi, la natura e il contenuto della fattispecie esaminata conducono al principio di diritto per cui in caso di tempestiva riassunzione davanti al giudice amministrativo della medesima controversia l'elevazione del conflitto negativo di giurisdizione che il giudice ad quem compia ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a. è tempestiva pur se effettuata, senza previa esternazione di dubbi in tema e senza una espressa riserva pertinente, con la decisione che è l'esito della prima udienza di trattazione della causa, in quanto tale decisione costituisce ontologicamente la conclusione della trattazione, id est la prosecuzione della udienza come sua componente finale, ciò non ledendo il diritto di difesa delle parti.
Riferimenti Normativi: