Diritto civile
Sanzioni amministrative
14 | 09 | 2023
Il principio del «ne bis in idem» si applica alle sanzioni irrogate per pratiche commerciali sleali qualificate come sanzioni amministrative di natura penale
Cristina Tonola
La
prima sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 14
settembre 2023 pronunciata nella causa C-27/22, ha ribadito che ai fini della
valutazione della natura penale dei procedimenti e delle sanzioni, dalla
giurisprudenza risulta che sono rilevanti tre criteri. Il primo consiste nella
qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella
natura medesima dell’illecito e il terzo nel grado di severità della sanzione
in cui l’interessato rischia di incorrere (sentenza del 4 maggio 2023, MV – 98,
C‑97/21). Per quanto riguarda il primo criterio, relativo alla
qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto interno, la Corte osserva
che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali non si applica
esclusivamente ai procedimenti e alle sanzioni qualificati come «penali» dal
diritto nazionale, ma si estende anche – a prescindere da una siffatta
qualificazione nel diritto interno – a procedimenti e sanzioni che debbano
considerarsi come aventi natura penale. Per quanto riguarda il secondo
criterio, relativo alla natura stessa dell'illecito, la Corte precisa che esso
implica di verificare se la sanzione di cui trattasi persegua, in particolare,
una finalità repressiva. Per quanto riguarda il terzo criterio, relativo al
grado di severità della sanzione che l'interessato rischia di subire, la Corte
ricorda che esso è valutato in funzione della pena massima prevista dalle
disposizioni pertinenti.
Alla
luce di questi tre criteri, la Corte conclude che, benché sia qualificata come
sanzione amministrativa dalla normativa nazionale, una sanzione pecuniaria
irrogata a una società dall’autorità nazionale competente in materia di tutela
dei consumatori per sanzionare pratiche commerciali sleali costituisce una
sanzione penale quando persegue una finalità repressiva e presenta un elevato
grado di severità.
La
Corte chiarisce poi che il principio del ne bis in idem sancito all’art. 50
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere
interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consente il
mantenimento di una sanzione pecuniaria di natura penale irrogata a una persona
giuridica per pratiche commerciali sleali nel caso in cui tale persona abbia
riportato una condanna penale per gli stessi fatti in un altro Stato membro,
anche se detta condanna è successiva alla data della decisione che irroga tale
sanzione pecuniaria ma è divenuta definitiva prima che la sentenza sul ricorso
giurisdizionale proposto avverso tale decisione sia passata in giudicato.
Invero, dalla giurisprudenza si evince che l’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione «bis») e, dall’altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione «idem») (sentenza del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20). Per quanto riguarda la condizione «bis», affinché si possa ritenere che una decisione giudiziaria abbia statuito in via definitiva sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, è necessario non solo che tale decisione sia divenuta definitiva, ma anche che essa sia stata pronunciata previa una valutazione nel merito della causa. Se è vero che l’applicazione del principio del ne bis in idem presuppone l’esistenza di una precedente decisione definitiva, da ciò non consegue necessariamente che le decisioni successive alle quali osta detto principio possano essere solo quelle adottate dopo tale precedente decisione definitiva. Infatti, tale principio esclude che, qualora esista una decisione definitiva, possa essere avviato o proseguito un procedimento penale per gli stessi fatti. Per quanto attiene alla condizione «idem», dalla formulazione stessa dell’art. 50 della Carta discende che esso vieta di perseguire o sanzionare penalmente una stessa persona più di una volta per lo stesso reato. Secondo una giurisprudenza consolidata, il criterio rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di uno stesso reato è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto all’assoluzione o alla condanna definitiva dell’interessato. L’art. 50 della Carta vieta quindi di infliggere, per fatti identici, più sanzioni di natura penale a seguito di procedimenti differenti svolti a tal fine. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la qualificazione giuridica dei fatti in diritto nazionale e l’interesse giuridico tutelato non sono rilevanti ai fini della constatazione della sussistenza di uno stesso reato, in quanto la portata della tutela conferita all’articolo 50 della Carta non può variare da uno Stato membro all’altro.
Infine, la Corte risponde alla questione di stabilire a quali condizioni possano essere giustificate limitazioni all’applicazione del principio del ne bis in idem, chiarendo che l’art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso autorizza la limitazione dell’applicazione del principio del ne bis in idem, sancito all’articolo 50 di tale Carta, in modo da consentire un cumulo di procedimenti o di sanzioni per gli stessi fatti, purché le condizioni previste all’art. 52, paragrafo 1, di detta Carta, come precisate dalla giurisprudenza, siano soddisfatte, vale a dire qualora, in primo luogo, tale cumulo non rappresenti un onere eccessivo per l’interessato, in secondo luogo, esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e omissioni possano essere oggetto di cumulo e, in terzo luogo, i procedimenti di cui trattasi siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato e ravvicinato nel tempo.
Riferimenti Normativi: