Diritto penale

Delitti

11 | 09 | 2023

Rapina impropria: ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico è assorbita nel delitto

Giuseppe Molfese

Con sentenza n. 37070 del 4 aprile-11 settembre 2023, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha aderito all'indirizzo interpretativo, espresso di recente da Cass. pen., sez. I, 11 magio 2022, n. 33117, secondo cui in tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 c.p., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità.

In detto arresto si è precisato che l'aggravante del nesso finalistico tra omicidio e rapina va mantenuta in ipotesi di rapina 'propria', commessa immediatamente dopo l'omicidio, posto che in tal caso il delitto di omicidio si configura come reato-mezzo e viene commesso 'per eseguire' la rapina ad esso posteriore. In simile evenienza, l'unico profilo di potenziale 'assorbimento' riguarda una delle modalità commissive (la violenza, ricorrente nel caso concreto in modo ambivalente) ma ciò che rileva ai fini dell'aggravante è essenzialmente il profilo soggettivo (l'aver previamente deliberato l'omicidio a scopo di rapina) e la coincidenza di modalità commissive non è di tale entità da determinare un reale fenomeno di assorbimento dell'aggravante. Ben diverso è il caso dell'omicidio (consumato o tentato) commesso 'immediatamente dopo' l'impossessamento (rapina impropria) ed al fine di assicurarsi l'impunità. In detta seconda ipotesi ad essere in parte coincidenti (tra il reato concorrente e l'aggravante dell'omicidio) non sono solo le modalità commissive (la violenza) ma soprattutto il finalismo dell'azione (violenza per assicurarsi l'impunità), aspetto che finisce con essere incriminato - illegittimamente - due volte, la prima quale elemento costitutivo della rapina impropria, la seconda come elemento che caratterizza l'aggravante del delitto di omicidio. Circa tale aspetto, pur consapevole di opinioni diverse nel cui ambito si utilizza il parametro del quantum di violenza esercitata (Cass. pen., sez. I, 21 marzo 2017, n. 18116; Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 2019, n. 21730), la Suprema Corte - nel caso in esame – si è riportata ai precedenti che in simile evenienza escludono che (ferma restando la ricorrenza di entrambi i delitti) il delitto di omicidio possa ritenersi aggravato dalla previsione di legge di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 c.p.. Sul tema, l'insegnamento espresso da Cass. pen., sez. I, 16 novembre 2006, n. 42371 (di recente ripreso da Cass. pen., sez. I, 21 giugno 2017, n. 51457) è stato pienamente condiviso. In tale decisione si è precisato che il fermo indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. pen. sentenze nn. 5189/06 - 12359/90 - 6247/89 - 10708/82), contrastato con una mera affermazione di non condivisione da una sentenza del 2005, rende infatti operativo, in termini di inapplicabilità per "assorbimento" dello stesso fatto, il principio di specialità: e ciò sull'esatto assunto che nella rapina impropria l'elemento intenzionale (la volontà di recare violenza per assicurarsi il prodotto del delitto o l'impunità per esso) viene già valutato come dolo specifico nel mentre nell'omicidio aggravato ex art. 61 n. 2, c.p., esso verrebbe (nuovamente) valutato come circostanza aggravante. E tale indirizzo appare del tutto condivisibile là dove si articola in argomentazioni del tutto coerenti con la prevalente natura soggettiva della aggravante teleologica (posta infatti a censurare la maggior riprovevolezza etica e la più alta pericolosità sociale di chi agisca delittuosamente in rapporto finalistico con ulteriore delitto), imponendo di affermare che una volta che la volontà del soggetto (di assicurarsi con violenza sulla persona il prodotto del bene sottratto o l'impunità dalle sue conseguenze) sia stata assunta come elemento costitutivo del delitto di rapina impropria, tale volontà non può essere nuovamente valutata nella previsione sanzionatoria per il delitto di violenza contestualmente commesso. Risulta, a parere della Suprema Corte, preferibile la interpretazione che valorizza la coincidenza - tra le due disposizioni in rilievo - tanto della modalità commissiva (uso di violenza) che soprattutto del finalismo (assicurarsi l'impunità), posta la natura soggettiva dell'aggravante, che andrebbe, ove applicata, a duplicare un effetto sanzionatorio - già compreso nel delitto di rapina impropria - in modo non consentito (con bis in idem sostanziale). La tesi diversa (con mantenimento dell'aggravante finalistica dell'omicidio anche lì dove il delitto concorrente sia la rapina impropria) introduce una variabile (la esorbitanza della violenza) non espressamente prevista dalla legge, che si limita ad aggravare il delitto di omicidio in presenza del particolare nesso finalistico, nesso che nel caso in esame è elemento costitutivo di un diverso e autonomo reato contestualmente commesso.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 15 c.p.
  • Art. 61 c.p.
  • Art. 628 c.p.