Diritto penale
Delitti
11 | 09 | 2023
Rapina impropria: ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico è assorbita nel delitto
Giuseppe Molfese
Con sentenza n.
37070 del 4 aprile-11 settembre 2023, la prima sezione penale della Corte di
Cassazione ha aderito all'indirizzo interpretativo, espresso di recente da Cass.
pen., sez. I, 11 magio 2022, n. 33117, secondo cui in tema di rapina impropria,
ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni,
determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso
teleologico, di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 c.p., è assorbita nel delitto
per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della
modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico
dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità.
In detto
arresto si è precisato che l'aggravante del nesso finalistico tra omicidio e
rapina va mantenuta in ipotesi di rapina 'propria', commessa immediatamente
dopo l'omicidio, posto che in tal caso il delitto di omicidio si configura come
reato-mezzo e viene commesso 'per eseguire' la rapina ad esso posteriore. In
simile evenienza, l'unico profilo di potenziale 'assorbimento' riguarda una
delle modalità commissive (la violenza, ricorrente nel caso concreto in modo
ambivalente) ma ciò che rileva ai fini dell'aggravante è essenzialmente il
profilo soggettivo (l'aver previamente deliberato l'omicidio a scopo di rapina)
e la coincidenza di modalità commissive non è di tale entità da determinare un
reale fenomeno di assorbimento dell'aggravante. Ben diverso è il caso
dell'omicidio (consumato o tentato) commesso 'immediatamente dopo' l'impossessamento
(rapina impropria) ed al fine di assicurarsi l'impunità. In detta seconda
ipotesi ad essere in parte coincidenti (tra il reato concorrente e l'aggravante
dell'omicidio) non sono solo le modalità commissive (la violenza) ma
soprattutto il finalismo dell'azione (violenza per assicurarsi l'impunità),
aspetto che finisce con essere incriminato - illegittimamente - due volte, la
prima quale elemento costitutivo della rapina impropria, la seconda come
elemento che caratterizza l'aggravante del delitto di omicidio. Circa tale
aspetto, pur consapevole di opinioni diverse nel cui ambito si utilizza il
parametro del quantum di violenza esercitata (Cass. pen., sez. I, 21 marzo
2017, n. 18116; Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 2019, n. 21730), la Suprema
Corte - nel caso in esame – si è riportata ai precedenti che in simile
evenienza escludono che (ferma restando la ricorrenza di entrambi i delitti) il
delitto di omicidio possa ritenersi aggravato dalla previsione di legge di cui
all'art. 61, comma 1, n. 2 c.p.. Sul tema, l'insegnamento espresso da Cass.
pen., sez. I, 16 novembre 2006, n. 42371 (di recente ripreso da Cass. pen., sez.
I, 21 giugno 2017, n. 51457) è stato pienamente condiviso. In tale decisione si
è precisato che il fermo indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. pen.
sentenze nn. 5189/06 - 12359/90 - 6247/89 - 10708/82), contrastato con una mera
affermazione di non condivisione da una sentenza del 2005, rende infatti
operativo, in termini di inapplicabilità per "assorbimento" dello
stesso fatto, il principio di specialità: e ciò sull'esatto assunto che nella
rapina impropria l'elemento intenzionale (la volontà di recare violenza per
assicurarsi il prodotto del delitto o l'impunità per esso) viene già valutato
come dolo specifico nel mentre nell'omicidio aggravato ex art. 61 n. 2, c.p.,
esso verrebbe (nuovamente) valutato come circostanza aggravante. E tale
indirizzo appare del tutto condivisibile là dove si articola in argomentazioni
del tutto coerenti con la prevalente natura soggettiva della aggravante
teleologica (posta infatti a censurare la maggior riprovevolezza etica e la più
alta pericolosità sociale di chi agisca delittuosamente in rapporto finalistico
con ulteriore delitto), imponendo di affermare che una volta che la volontà del
soggetto (di assicurarsi con violenza sulla persona il prodotto del bene
sottratto o l'impunità dalle sue conseguenze) sia stata assunta come elemento
costitutivo del delitto di rapina impropria, tale volontà non può essere
nuovamente valutata nella previsione sanzionatoria per il delitto di violenza
contestualmente commesso. Risulta, a parere della Suprema Corte, preferibile la
interpretazione che valorizza la coincidenza - tra le due disposizioni in
rilievo - tanto della modalità commissiva (uso di violenza) che soprattutto del
finalismo (assicurarsi l'impunità), posta la natura soggettiva dell'aggravante,
che andrebbe, ove applicata, a duplicare un effetto sanzionatorio - già
compreso nel delitto di rapina impropria - in modo non consentito (con bis in
idem sostanziale). La tesi diversa (con mantenimento dell'aggravante
finalistica dell'omicidio anche lì dove il delitto concorrente sia la rapina
impropria) introduce una variabile (la esorbitanza della violenza) non
espressamente prevista dalla legge, che si limita ad aggravare il delitto di
omicidio in presenza del particolare nesso finalistico, nesso che nel caso in
esame è elemento costitutivo di un diverso e autonomo reato contestualmente commesso.
Riferimenti Normativi: