Diritto processuale penale

Giudizio

07 | 09 | 2023

Il «ne bis in idem» in tema di reati associativi

Andrea Fruganti

Con sentenza n. 36918 del 27 aprile 2023 (dep. 7 settembre 2023), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ritorna sul principio del ne bis in idem in tema di reati associativi, confermando che l’appartenenza ad uno stesso sodalizio criminoso non possa costituire di per sé causa ostativa alla celebrazione del nuovo processo, poiché ai fini della medesimezza del fatto, occorre accertare, con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, che vi sia totale sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di giudicato, prendendo in considerazione elementi quali la distanza temporale delle condotte, la differente composizione soggettiva, il programma associativo.

La fattispecie concreta ha ad oggetto l’istanza per il riconoscimento del ne bis in idem tra una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. ed altra condanna per il medesimo reato associativo commesso in un’epoca diversa ma per l’appartenenza alla medesima consorteria criminale.

Preliminarmente, la Suprema Corte richiama l’orientamento consolidato per il quale, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Cass. pen., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655; Corte Cost. n. 200 del 2016).

Per quanto concerne specificamente i reati associativi, la Suprema Corte osserva che l’identità storico – naturalistica del fatto sotteso al reato deve essere accertata in concreto attraverso i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, nel senso che il principio del ne bis in idem risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di giudicato (Cass. pen., sez. III, 24 giugno 2014 n. 52499; Cass. pen., sez. I, 5 marzo 2008, n. 12700).

Non rilevano, dunque, al fine di escludere la medesimezza del fatto né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso o in relazione al numero dei componenti. Ciò che occorre, chiarisce in proposito la Suprema Corte, è accertare con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, se il soggetto sia passato a una diversa organizzazione criminale ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure aventi lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio.

Peraltro, in tema di contestazione in forma c.d. aperta evocata dal ricorrente a sostegno dell’identità del fatto oggetto delle due condanne, la Suprema Corte osserva che ciò che rileva ai fini della operatività del principio del ne bis in idem non sussiste con riguardo ad uno stesso reato contestato in relazione a periodi diversi, qualora la permanenza venga protratta oltre la data di cessazione accertata nel precedente giudizio e venga altresì allegato un fatto nuovo, così come si è verificato nel caso in esame. 

In applicazione di tali principi, la Suprema Corte rigetta l’istanza del ricorrente evidenziando che le due vicende processuali in rilievo pur riguardando l’operatività di una stessa consorteria criminale, risultano, invero, connotate da un’epoca di commissione del reato diversa, da una differente composizione soggettiva e da un programma associativo non sovrapponibile.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 416-bis c.p.
  • Art. 649 c.p.p.