Diritto processuale penale
Giudizio
07 | 09 | 2023
Il «ne bis in idem» in tema di reati associativi
Andrea Fruganti
Con sentenza n.
36918 del 27 aprile 2023 (dep. 7 settembre 2023), la prima sezione penale della
Corte di Cassazione ritorna sul principio del ne bis in idem in tema di reati
associativi, confermando che l’appartenenza ad uno stesso sodalizio criminoso
non possa costituire di per sé causa ostativa alla celebrazione del nuovo
processo, poiché ai fini della medesimezza del fatto, occorre accertare, con
giudizio di fatto riservato al giudice di merito, che vi sia totale
sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di giudicato, prendendo in
considerazione elementi quali la distanza temporale delle condotte, la
differente composizione soggettiva, il programma associativo.
La fattispecie
concreta ha ad oggetto l’istanza per il riconoscimento del ne bis in idem tra
una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. ed altra
condanna per il medesimo reato associativo commesso in un’epoca diversa ma per
l’appartenenza alla medesima consorteria criminale.
Preliminarmente,
la Suprema Corte richiama l’orientamento consolidato per il quale, ai fini
della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del
fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella
configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi
sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente
la generica identità della sola condotta (Cass. pen., sez. un., 28 giugno 2005,
n. 34655; Corte Cost. n. 200 del 2016).
Per quanto
concerne specificamente i reati associativi, la Suprema Corte osserva che
l’identità storico – naturalistica del fatto sotteso al reato deve essere
accertata in concreto attraverso i segmenti di condotta presi in esame dalle
singole sentenze passate in giudicato, nel senso che il principio del ne bis in
idem risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte
oggetto di giudicato (Cass. pen., sez. III, 24 giugno 2014 n. 52499; Cass.
pen., sez. I, 5 marzo 2008, n. 12700).
Non rilevano,
dunque, al fine di escludere la medesimezza del fatto né, dal punto di vista
del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e
ruoli), né dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in
ordine all'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso o in relazione al
numero dei componenti. Ciò che occorre, chiarisce in proposito la Suprema
Corte, è accertare con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, se il
soggetto sia passato a una diversa organizzazione criminale ovvero si sia
verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia
pure aventi lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio.
Peraltro, in tema di contestazione in forma c.d. aperta evocata dal ricorrente a sostegno dell’identità del fatto oggetto delle due condanne, la Suprema Corte osserva che ciò che rileva ai fini della operatività del principio del ne bis in idem non sussiste con riguardo ad uno stesso reato contestato in relazione a periodi diversi, qualora la permanenza venga protratta oltre la data di cessazione accertata nel precedente giudizio e venga altresì allegato un fatto nuovo, così come si è verificato nel caso in esame.
In applicazione di tali principi, la Suprema Corte rigetta l’istanza del ricorrente evidenziando che le due vicende processuali in rilievo pur riguardando l’operatività di una stessa consorteria criminale, risultano, invero, connotate da un’epoca di commissione del reato diversa, da una differente composizione soggettiva e da un programma associativo non sovrapponibile.
Riferimenti Normativi: