Diritto penale
Reati in generale
26 | 07 | 2021
L’irrilevanza degli stati emotivi e passionali ai fini dell’imputabilità
Roberta Bruzzone
Con sentenza n. 29012 del 17 marzo 2021, (dep. 26 luglio
2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il
principio di diritto secondo cui, ai fini dell'imputabilità, nessun rilievo
assumono le anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità,
nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che non si inseriscano – in via
eccezionale – in un più ampio quadro di "infermità".
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