Diritto penale

Reati in generale

26 | 07 | 2021

L’irrilevanza degli stati emotivi e passionali ai fini dell’imputabilità

Roberta Bruzzone

Con sentenza n. 29012 del 17 marzo 2021, (dep. 26 luglio 2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'imputabilità, nessun rilievo assumono le anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che non si inseriscano – in via eccezionale – in un più ampio quadro di "infermità".

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