Lavoro

01 | 09 | 2023

Il danneggiato può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 25603 del 1° settembre 2023, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha osservato che per principio acquisito in giurisprudenza il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11592; Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2011, n. 20981).

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