Lavoro
01 | 09 | 2023
Il danneggiato può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione
Giovanna Spirito
Con ordinanza n.
25603 del 1° settembre 2023, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha
osservato che per principio acquisito in giurisprudenza il danneggiato che
abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla
persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della
transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai
danni futuri (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11592; Cass. civ., sez.
III, 12 ottobre 2011, n. 20981).
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