Diritto amministrativo
Obbligazioni della pubblica amministrazione
12 | 04 | 2021
Il subappalto e i contratti continuativi di cooperazione: differenze
Cristina Tonola
La quinta sezione del Consiglio di
Stato, con sentenza del 12 aprile 2021, n. 2962, ha chiarito le differenze
intercorrenti tra il subappalto e i contratti continuativi di cooperazione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 3,
lett. c-bis), D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici),
“non si configurano come attività affidate in subappalto […] le prestazioni
rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla
indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto”.
Le prestazioni oggetto di siffatti
contratti sono rivolte a favore dell’operatore economico affidatario del
contratto di appalto con il soggetto pubblico e non invece direttamente a
favore di quest’ultimo, come avviene nel caso del subappalto (Cons. Stato, sez.
V, 27 dicembre 2018, n. 7256); tale istituto, inoltre, configurandosi come
derogatorio rispetto alla generale disciplina del subappalto, è ancorato ai
medesimi presupposti applicativi di quest'ultimo, a cominciare dalla
determinazione contenutistica della prestazione eseguibile mediante il ricorso
all’impresa “convenzionata” (Cons. Stato, sez. III, 18 luglio 2019, n. 5068).
In questa prospettiva il difetto di qualsiasi elemento della fattispecie di cui
all’art. 105, comma 3, lett. c-bis), comporterebbe l’applicazione
integrale della disciplina sul subappalto.
L’impostazione del problema in
termini di deroga della norma sui contratti continuativi di cooperazione
rispetto alla disciplina del subappalto non tiene conto della differenza
specifica che intercorre tra i due tipi di contratti: l'art. 105, comma 3,
lett. c-bis) non può essere configurato come una norma derogatoria del
subappalto; muovendo dalla specificità di determinate categorie di forniture e
di servizi e, sulla base della natura peculiare di dette prestazioni (e della
diversità del regolamento contrattuale in termini di rapporti tra le parti del
contratto e di rapporti con l’amministrazione appaltante), giunge alla
conclusione che i contratti continuativi di cooperazione non sono contratti di
subappalto (l’incipit della norma fornisce un’univoca indicazione testuale
in tal senso: “Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto […]”).
La norma sui contratti di cooperazione delimita i confini rispetto alla nozione
di subappalto applicabile nella disciplina sui contratti pubblici ma non è una
norma derogatoria del regime sul subappalto (né di natura eccezionale).
La distinzione tra le due figure
contrattuali si fonda non solo sulla specificità delle prestazioni, ma anche
sulla diversità degli effetti giuridici dei contratti. Le prestazioni sono
infatti dirette a destinatari diversi: nel caso del subappalto, il
subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni del contratto
stipulato con l’amministrazione, sostituendosi all’affidatario; nell’altro
caso, le prestazioni sono rese in favore dell’aggiudicatario che le riceve,
inserendole nell’organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle
obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa
all’amministrazione appaltante. Nel subappalto vi è un’alterità anche sul piano
organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione
contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo che la realizza
direttamente attraverso la propria organizzazione; mentre nel contratto di
cooperazione la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione
imprenditoriale dell’appaltatore.
I due contratti sono quindi diversi quantomeno sul piano funzionale.
La disciplina in tema di subappalto non è quindi immediatamente estendibile, se non si dimostri che il contratto continuativo di cooperazione costituisca solo uno schermo per il contratto di subappalto. In particolare, detta disciplina non è automaticamente applicabile nel caso in cui il contratto di cooperazione sia stato stipulato dopo l’indizione della gara (purché prima della stipula del contratto d’appalto), elemento introdotto per evidenti finalità antielusive della disciplina del subappalto, ma che non incide sulla natura del contratto e delle prestazioni.
Riferimenti Normativi: