Diritto penale

Delitti

25 | 08 | 2023

Il discrimen tra corruzione «propria» e corruzione «impropria»

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 35779 dell’11 maggio 2023 (dep. 25 agosto 2023), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali sulla differenza fra le due diverse ipotesi di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

L'art. 318 c.p. sanziona la violazione del principio rivolto al pubblico funzionario di non ricevere denaro o altre utilità in ragione della funzione pubblica esercitata e, specularmente, al privato di non corrisponderglieli; la norma sanziona l'intesa programmatica - l'impegno del pubblico ufficiale a curare interessi indebiti senza la previa individuazione di alcunchè -, previene la compravendita degli atti d'ufficio e garantisce il corretto funzionamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta, pertanto, segnato dalla progressione criminosa dell'interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta punitiva), da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con l'individuazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio). Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedeltà e imparzialità del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell'altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena più severa (Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 18125).

In tale ottica, la recente modifica apportata all'art. 318 c.p. dalla L. n. 3 del 2019, che ha consistentemente aumentato la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, ha indubbiamente eliso una delle argomentazioni maggiormente valorizzate dall'indirizzo che riconduce all'art. 319 c.p. "la messa a libro paga" del pubblico funzionario e contribuisce a sgomberare il campo da possibili fraintendimenti.

Sotto altro profilo, se la fattispecie di reato di cui all'art. 319 c.p. è in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto a quella di cui all'art. 318 c.p., è necessario che l'atto contrario ai doveri d'ufficio sia specificamente individuato o individuabile, altrimenti il fatto non potrà che essere sussunto nella fattispecie generale, cioè nell'art. 318 c.p.

Assume decisiva valenza non il mero riferimento astratto e onnicomprensivo alla competenza dell'ufficio, di cui si è in precedenza detto, quanto, piuttosto, il contenuto del patto corruttivo: se l'impegno da parte del pubblico ufficiale è quello di compiere uno o più specifici atti contrari ai doveri d'ufficio, la condotta rientrerà nell'alveo di cui all'art. 319 c.p.; se il contenuto del patto non "attiene" al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, la condotta è riconducibile all'art. 318 c.p.

Inoltre, ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, di cui all'art. 319 c.p., è necessario che l'illecito accordo tra pubblico funzionario e privato corruttore preveda il compimento, da parte del primo, di un atto specificamente individuato od individuabile come contrario ai doveri d'ufficio, sicché, sul piano probatorio, occorre procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente ed alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall'agente pubblico ed alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela (così, Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 18125; in motivazione, la Corte ha precisato che, ove non sia accertato il contenuto del patto corruttivo, e pur in presenza di sistematiche dazioni da parte del privato in favore del pubblico agente, la condotta deve essere ricondotta nell'ambito della corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p.).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 318 c.p.
  • Art. 319 c.p.