Lavoro

24 | 08 | 2023

La polifunzionalità valoriale del lavoro tutelato dall’ordinamento costituzionale rilevante al fine della determinazione del danno morale

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 25191 del 24 agosto 2023, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che, com’è noto, il danno morale, all’interno della categoria unitaria del danno non patrimoniale, dà rilievo ai pregiudizi del danno alla persona che attengono alla dignità ed al dolore soggettivo ovvero a quei pregiudizi interiori rilevanti sotto il profilo del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione, che sono differenti ed autonomamente apprezzabili sul piano risarcitorio rispetto agli effetti dell’illecito incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano cioè nell'ambito delle relazioni di vita esterne; cfr. Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469).

Pertanto, occorre considerare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, in quanto provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901).

Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469). 

Applicando tali consolidati principi giurisprudenziali è difficile negare che, avendo subito un evento lesivo come quello in oggetto, il ricorrente non abbia provato sofferenze, paure e turbamenti dal punto di vista morale; posto che si è visto praticare tre interventi di by pass e che venne pure dichiarato inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa. Circostanza quest’ultima, suscettibile di essere particolarmente apprezzata in ambito risarcitorio per le ricadute negative vuoi sul piano relazionale – del fare redittuale e aredittuale rilevanti sotto il profilo del danno patrimoniale e biologico – vuoi anche sulla distinta sfera della sofferenza morale; attesa la polifunzionalità valoriale del lavoro tutelato dall’ordinamento costituzionale non solo nella dimensione meramente contrattuale sinallagmatica (artt. 35 e 36) e dell’integrità psicofisica (artt. 32 e 38), ma anche sui diversi piani della sfera collettiva e sociale (3, comma 2, 40 e 41 Cost.) e della sfera individuale e della dignità personale (artt. 2 e 4 ) essendo il lavoro inseparabile dall'essere umano che lo presta. Tutti questi valori, di pregnanza costituzionale (Cass. civ., sez. un. 26972/2008), l'illecito che si giudica ha gravemente compromesso, nella misura in cui ha impedito al lavoratore lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e pertanto di partecipare effettivamente all'organizzazione economica sociale e politica del paese e di attendere alla piena realizzazione, professionale ed umana, di sé medesimo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 Cost.
  • Art. 4 Cost.
  • Art. 32 Cost.
  • Art. 38 Cost.
  • Art. 40 Cost.
  • Art. 42 Cost.