Diritto processuale penale

Prove

24 | 08 | 2023

La valutazione della prova indiziaria

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 35578 del 5 aprile 2023 (dep. 24 agosto 2023), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che la prova del fatto rilevante è sempre fondata su un giudizio di 'correlazione' tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi di accusa) e 'fatti secondari' capaci, in rapporto al loro contenuto informativo, di evidenziare un significato di potenziale 'corrispondenza al vero' dell'enunciato introdotto nella imputazione.

La classificazione logica e giuridica degli elementi probatori tra prova storica (o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muove esclusivamente sul piano della loro «idoneità rappresentativa» rispetto al fatto da provare.

Tale partizione non riguarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone può essere portatore, ad es., quanto dell'una che dell'altra 'classe' di elementi), bensì il rapporto esistente tra la 'capacità dimostrativa', del singolo elemento considerato, ed il 'fatto da provare' nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella imputazione.

In tal senso, è definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta - sulla base di una operazione di raccordo intellettivo e logico tra più circostanze - di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto, l'indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto).

L' indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità, - e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare - consente esclusivamente di attivare nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzione un meccanismo di inferenza logica, capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio sulla responsabilità dell'accusato.

È proprio in ragione di tale «deficit strutturale» di capacità dimostrativa, che la prova indiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore, che ancora il risultato probatorio (art. 192, comma 2, c.p.p. all’esistenza di particolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tutto nell'ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti (Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748: poiché l'indizio è significativo di una pluralità, maggiore o minore di fatti non noti - tra cui quello da provare-, nella valutazione di una molteplicità di indizi è necessaria una preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi - sia pure di portata possibilistica e non univoca - sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è doveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella valutazione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto) .

Un singolo indizio, inteso pertanto come dato con contenuto informativo tale da 'concorrere' all'accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va sottoposto a verifica al fine di individuarne il «grado di persuasività», fermo restando che non può pretendersi che il giudizio di 'gravità' (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendo del tutto usuale - nell'ambito della descritta valutazione unitaria richiesta dalla norma - la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, ferma restando la necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo) precisione (intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e concordanza (il che implica - almeno sul piano tendenziale - la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, la loro convergenza dimostrativa e, in ogni caso, l'assenza di dati antagonisti, o di smentita).

Il diverso «grado» di gravità del singolo indizio influisce dunque sulla valutazione complessiva, nel senso che, come è stato ribadito, tra le molte, da Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2014, n. 16397, in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto.

Al contempo, va ribadito che la prova indiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può - per definizione - offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione è figlia non già di una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l'azione criminosa (in quanto tale) ma di un «raccordo logico» tra un fatto 'secondario' e il 'fatto da provare'.

La prova indiziaria conduce, in tesi, alla scoperta dell'identità dell'autore di un fatto di reato attraverso «significati intermedi», tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze.

Ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può dunque pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle 'modalità realizzative' del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa (la Corte, in più occasioni ha affermato che il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale che, una esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio).

Operate tali precisazioni di carattere generale, va anche ribadito che lì dove il procedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che, tra l'altro, la stessa prova storica se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto) dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 1992, n. 6992, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art. 192 c.p.p. non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 192 c.p.p.