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Diritto civile

Persone e Famiglia

22 | 08 | 2023

Determinazione dell’assegno divorzile: il giudice non è obbligato a disporre indagini tramite la polizia tributaria

Gian Ettore Gassani

Con ordinanza n. 24995 del 22 agosto 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha esaminato la questione della mancata attivazione di indagini fiscali di polizia tributaria al fine di operare una valutazione comparativa della situazione economica delle parti per la liquidazione dell’assegno divorzile.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 ha espressamente affermato che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (così, verbatim, Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287; v. anche Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1882; Cass. civ., sez. I, 9 agosto 2019, n. 21234; Cass. civ., sez. VI-1, n. 27771 del 2019).

Invero, la Corte territoriale ha, infatti, escluso la fondatezza della domanda volta al riconoscimento dell’assegno divorziale avanzata dal ricorrente, evidenziando la mancata allegazione e prova da parte di quest’ultimo dei profili fattuali sottesi ai requisiti perequativi e compensativi del predetto assegno, secondo gli insegnamenti forniti dalla giurisprudenza di legittimità negli arresti da ultimo citati.

Ne consegue che la predetta statuizione giudiziale circa la mancata dimostrazione in giudizio degli altri presupposti applicativi richiesti per il riconoscimento dell’invocato assegno divorziale (diversi rispetto al profilo dell’inadeguatezza dei mezzi economici dell’ex coniuge istante) - statuizione, come detto conforme, peraltro, ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (per sopra ricordati) - toglie respiro anche all’ulteriore censura relativa alla mancata assunzione di indagine tributarie sui redditi e condizioni di vita degli ex coniugi, censura che si fondava proprio sulla necessità di acquisire informazioni sulla sperequazione reddituale e patrimoniali tra gli odierni contendenti.

L’art. 5, comma 9, L. 1° dicembre 1970, n. 898, comunque, non impone in alcun modo al giudice l’obbligo di disporre indagini tramite la polizia tributaria, ma dispone più semplicemente che “in caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”, scelta istruttoria che non può certo essere censurata in sede di legittimità.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 5, L. 1° dicembre 1970, n. 898