Diritto amministrativo
Processo amministrativo
21 | 08 | 2023
Competono solo al giudice sportivo le controversie aventi ad oggetto l’applicazione di sanzioni disciplinari
Prof. Angelo Maietta
Con sentenza n.
7875 del 21 agosto 2023, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato il
difetto assoluto di giurisdizione con riferimento alle domande proposte dalla
Juventus F.C. innanzi agli organi di giustizia sportiva, e definitivamente
decise (per l’ordinamento sportivo) con le decisioni del Collegio di Garanzia
dello Sport n. 39/2019 e n. 1/2020, che avevano per oggetto la richiesta
rivolta alla FIGC di revocare in autotutela l’assegnazione del titolo di
campione d’Italia per la stagione 2005/2006 alla F.C. Internazionale Milano;
richiesta motivata sulla scorta degli illeciti sportivi imputabili alla società
milanese. In sostanza, l’esercizio del potere di autotutela veniva sollecitato
per ragioni attinenti alla violazione dei precetti dell’ordinamento sportivo
alle quali sono ricollegate sanzioni (sportive) di carattere meramente
disciplinare.
In tale
contesto, trova applicazione la norma di cui all’art. 2, D.L. 19 agosto
2003, n. 220, convertito, con modificazioni, L. 17 ottobre 2003, n.
280 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), secondo cui «è
riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad
oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari,
organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue
articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività
sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione
ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; […]».
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, ha da
tempo posto in rilievo come le norme di cui agli artt. 1 e 2 del
decreto-legge citato assicurano l'autonomia dell'ordinamento sportivo, in
conformità ai principi costituzionali («deve sottolinearsi che l’autonomia
dell’ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della
Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive
siano tra le più diffuse «formazioni sociali dove [l’uomo] svolge la sua
personalità» e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi
liberamente per finalità sportive»: Corte costituzionale, sentenza n. 49 del
2011, punto 4.1. del diritto), e garantiscono la tutela giurisdizionale solo a
quelle posizioni giuridiche soggettive che, pur legate con l'ordinamento
sportivo, siano rilevanti per l'ordinamento statale in quanto si configurino
quali situazioni giuridiche di diritto soggettivo o di interesse legittimo; in
particolare, l'art. 2 cit. riserva all'ordinamento sportivo l'osservanza delle
disposizioni regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento
sportivo nazionale e delle sue articolazioni, nonché le condotte di rilievo
disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni sportive,
trattandosi del c.d. "vincolo sportivo", in base al quale le società,
le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire, secondo
statuti e regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni, gli organismi di
giustizia dell'ordinamento settoriale (oltre alla citata sentenza Cass., SS.UU.
civili, n. 33526 del 1018, si veda anche la più recente pronuncia SS.UU.
civili, n. 4850 del 2021, che confermando l’indirizzo sopra ricordato, trae
ulteriori indicazioni in tal senso anche dalla successiva sentenza della Corte
costituzionale n. 160 del 2019, che ha dichiarato infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge n.
220 del 2003, sotto altri profili non esaminati nella precedente sentenza
costituzionale n. 49 del 2011).
È noto, inoltre, che l’art. 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto l’applicazione di sanzioni disciplinari inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, escludendo, in particolare, la tutela in forma specifica costituita – davanti al giudice amministrativo – dall’annullamento dell’atto, ha superato il vaglio di costituzionalità sull’assunto che «qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo […] è riconosciuta la tutela risarcitoria. In tali fattispecie deve, quindi, ritenersi che la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno» (Corte costituzionale, n. 49 del 2011, punto 4.5. del diritto).
Né vale osservare - ha concluso il Consiglio di Stato - che, nel caso di specie, la società Juventus F.C. contesta non direttamente l’atto di applicazione di sanzioni disciplinari sportive, ma l’omesso esercizio, ritenuto illegittimo, del potere di riesame del provvedimento di primo grado con il quale era stato assegnato (illegittimamente, in tesi) il titolo di Campioni d’Italia per il campionato 2005/2006. La controversia, infatti, posto che la rimozione dell’atto illegittimo ha come fondamento la valutazione di condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare sportivo e l’applicazione, quale conseguente sanzione, della revoca del titolo, è chiaramente incentrata su questioni sottratte alla giurisdizione statale e riservate (quantomeno per la tutela di annullamento) agli organi di giustizia sportiva.
Riferimenti Normativi: