Diritto penale
Delitti
07 | 08 | 2023
La permanenza del vincolo associativo differenzia l'ipotesi di cui all'art. 74, d.P.R. 309/90 dal concorso di persone nel reato
Giuseppe Molfese
Con sentenza n. 34542 del 18 maggio-7 agosto 2023, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conformemente alle altre fattispecie di associazione a delinquere, è punito in relazione al pericolo rappresentato per l'ordine pubblico dalla predisposizione di una struttura organizzata finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso diretto alla violazione dei reati in materia di stupefacenti.
Perché ricorra detta fattispecie di reato, occorre l'esistenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dall'art. 73, d.P.R. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l'elemento costitutivo del delitto in questione è quindi rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque dotata di un carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli delitti programmati in materia di stupefacenti. È proprio la permanenza del vincolo associativo che differenzia l'ipotesi di cui all'art. 74, d.P.R. 309/90 dal concorso di persone nel reato e determina il pericolo per l'ordine pubblico, giustificando l'autonoma configurazione del delitto di associazione per delinquere (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. VI, 10 gennaio 2018, n. 18055, così massimata: "L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso"). Occorre poi precisare come l'accordo tra i diversi compartecipi all'associazione non debba necessariamente assumere la forma di un patto espresso consacrato in atti di costituzione, statuti, regolamenti, iniziazioni o altre manifestazioni di formale adesione: al contrario, può ritenersi non necessario che intervenga un patto esplicito tra gli associati, essendo sufficiente l'esistenza di fatto di una struttura organizzata tesa all'attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico degli stupefacenti, in cui si innesti il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (cfr. Cass. pen., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 43327: «Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale»; Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 1995, n. 8046: «Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sé la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune»). Sul piano processuale l’esistenza del sodalizio criminoso e del vincolo permanente può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i rapporti di frequentazione, l'impiego di mezzi comuni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Cass. pen., sez. V, 15 novembre 2012, n. 8033: «In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»).
In ordine poi alla condotta di partecipazione, trattandosi, per pacifica giurisprudenza di legittimità, di un reato a forma libera, esso può assumere forme e contenuti diversi per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purché consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2014, n. 4063 n.m.). Il partecipe, dunque, può contribuire in vario modo alla esistenza del sodalizio, anche assumendo ruoli diversi, senza che questo escluda la ricorrenza del reato [da ultimo Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2021, n. 35975: "La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice. (La Corte ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante)"]. Quanto al profilo della durata del periodo della partecipazione e della osservazione della condotta contestata - è necessario rilevare come «in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (così Cass. pen., sez. IV, 26 novembre 2019, n. 50570). Deve quindi concludersi sul punto come anche un periodo non particolarmente prolungato possa essere idoneo a rivelare la condotta di partecipazione ove si ricavino elementi per ritenere l'adesione al programma criminoso perseguito dalla organizzazione. Nemmeno è richiesto, ai fini della ricorrenza della fattispecie associativa, che il singolo partecipe conosca tutti gli altri sodali e che interagisca con ciascuno di essi durante l’esistenza del sodalizio.
Riferimenti Normativi: