Diritto processuale civile

Processo di cognizione

07 | 08 | 2023

La chiamata di terzo in causa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 23965 del 25 giugno 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato.

Tale principio costituisce un diretto corollario della natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all’originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. civ. 2124/1994). Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c.., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concili con l'opposizione al provvedimento monitorio, l'opponente deve, in ogni caso, citare unicamente il soggetto ingiungente, e contestualmente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (tra le tante Cass. civ. 21706/2019; Cass. civ. 22113/2015; Cass. civ. 8718/2000).

Si è infatti ulteriormente chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono parti soltanto colui che ha proposto la domanda con il ricorso monitorio e colui contro il quale la domanda è stata proposta (Cass. civ. 15567/2018) e il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, sicché l'opponente, qualora voglia chiamare in causa un terzo, non può provvedervi direttamente, ma, essendogli preclusa la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza (in quanto è lo stesso opponente-convenuto in senso sostanziale a fissare nella citazione l'udienza di prima comparizione e trattazione), deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo (cfr. pronunce sopra citate).

Quanto alla possibilità di sanatoria del suddetto vizio, l’orientamento della Suprema Corte che si è consolidato si basa sul principio, affermato sin dal 1997 (Cass. civ. 4894/1997), secondo cui, la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme; pertanto, in mancanza di autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo, si determina una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni (cfr. pronunce sopra citate). 

È, dunque, rimasta isolata la pronuncia richiamata in ricorso (Cass. civ. 883/2015, secondo cui l’eccezione di nullità deve essere sollevata dal terzo nell’atto di costituzione in giudizio dello stesso, restando altrimenti sanata la nullità), pur essendo individuabili, secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, sempre in coerenza con le coordinate ermeneutiche di cui si è detto, alcune fattispecie in cui non si determina il vizio di nullità della chiamata del terzo. In particolare, ciò si verifica nell'ipotesi in cui la chiamata diretta del terzo contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sia accompagnata dall'istanza comunque rivolta al giudice, anche in via subordinata, di autorizzazione alla chiamata (Cass. civ. 16336/2020), nonché nell'ipotesi in cui il giudice dell'opposizione abbia pronunciato nel merito nei confronti del terzo chiamato in giudizio, dovendosi, in tale ultimo caso, ritenere configurabile un'autorizzazione implicita alla chiamata del terzo (così ancora Cass. civ. 16336/2020 citata). Infine è stato precisato, in applicazione del principio generale secondo cui i vizi che determinano nullità processuali si convertono in motivi di gravame, che il giudice d’appello può rilevare d’ufficio la nullità della chiamata in causa effettuata con citazione diretta, ma solo se il relativo vizio è motivo di gravame (Cass. civ. 41383/2021).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 156 c.p.c.
  • Art. 269 c.p.c.
  • Art. 645 c.p.c.