Diritto amministrativo
Processo amministrativo
07 | 08 | 2023
Il «principio dispositivo attenuato dal metodo acquisitivo» non trova applicazione nei giudizi di natura risarcitoria
Domiziana Morbitelli
Con sentenza n.
7596 del 7 agosto 2023, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha affermato
che la richiesta di accertamento del danno derivante dalla tardiva emanazione
di un provvedimento favorevole (nel caso di specie, inquadramento nella
qualifica o categoria superiore) deve essere ricondotta al danno da lesione di
interessi legittimi pretensivi, per l’ontologica natura delle posizioni
giuridiche soggettive fatte valere in giudizio.
Tenendo conto
dell’atipicità dell'illecito civile, anche la fattispecie dedotta in giudizio
deve essere ricondotta all’alveo dell’art. 2043 c.c. ai fini
dell’individuazione degli elementi costitutivi della responsabilità; di
conseguenza, in conformità a quanto disposto dall’art. 2697 c.c., il
danneggiato deve provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della
responsabilità aquiliana della p.a.
I giudici
amministrativi hanno già avuto modo di precisare ripetutamente che la
responsabilità aquiliana della p.a. non consegue automaticamente
all’annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all’accertamento
della sua illegittimità), in sede giurisdizionale, occorrendo la prova, sotto
il profilo oggettivo, che dalla colpevole condotta della amministrazione sia
derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio
direttamente riferibile all’assunzione o all’esecuzione della determinazione
contra ius, lesiva del bene della vita spettante alla parte ricorrente (cfr.,
ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2018, n. 1709; Cons. Stato, sez. IV,
14 marzo 2018, n. 1615).
Sotto il
profilo dell’elemento soggettivo, l’illegittimità del provvedimento
amministrativo è solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza della
p.a., da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della
normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere più
o meno vincolato (e, quindi, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità)
della statuizione amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4
febbraio 2020, n. 909; Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2019, n. 7082).
Anche in
materia di responsabilità aquiliana della p.a. per danno da ritardo,
l’ingiustizia e la stessa sussistenza del danno non possono presumersi iuris
tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell’adozione
del provvedimento amministrativo, dovendo il danneggiato dare la prova, ai
sensi dell’art. 2697 c.c., di tutti gli elementi costitutivi della relativa
domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova
del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di
quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).
L’art. 2-bis,
L. n. 241/1990 e s.m.i., pur rafforzando la tutela risarcitoria del privato nei
confronti della p.a., non ha comunque inciso sul principio secondo cui la
domanda di risarcimento del danno da ritardo va comunque ricondotta nell’alveo
dell’art. 2043 c.c. per l’individuazione degli elementi costitutivi della
responsabilità aquiliana (cfr. Cons. Stato, sez. II, 24 luglio 2019, n. 5219; Cons.
Stato, sez. IV, 15 gennaio 2019, n. 358; Cons. Stato, sez. V, 22 settembre
2016, n. 3920).
Sotto il profilo
squisitamente processuale, il Consiglio di Stato ha ricordato che nei giudizi
amministrativi di natura impugnatoria, il potere-dovere del giudice di disporre
accertamenti istruttori è espressione del c.d. principio dispositivo attenuato
dal metodo acquisitivo.
Detto principio non trova tuttavia applicazione nei giudizi di natura risarcitoria; in tal caso trova applicazione il principio dispositivo puro, secondo cui è la parte deducente che deve provare gli elementi costitutivi della domanda azionata (onus probandi incubit ei qui dicit). Ne consegue, ha concluso il Consiglio di Stato, che la sentenza impugnata si rivela immune dalle censure relative alla dedotta violazione dei poteri del giudice in materia di acquisizione probatoria, non potendo il giudice sostituirsi alla parte per dimostrare la fondatezza della pretesa azionata.
Riferimenti Normativi: