Diritto processuale civile

Procedimenti speciali

04 | 08 | 2023

La struttura unitaria del giudizio possessorio non esclude che, al giudizio del merito possessorio, si applichino le norme del giudizio ordinario di cognizione e, conseguentemente, le preclusioni da esso stabilite

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 23860 del 4 agosto 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che nonostante la riforma di cui alla L. 80/2005 abbia codificato la struttura unitaria del giudizio possessorio, articolato in due fasi, ed ha reso non più eventuale, ma necessario, il merito possessorio, ciò non esclude che le caratteristiche, le finalità e le modalità di svolgimento delle due fasi siano diverse. Giova ricordare che la struttura del procedimento possessorio si articola in un due fasi; l'una di natura sommaria, destinata all'emanazione di provvedimenti immediati; l'altra a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria (Cass. civ. n. 24388/2006).

Inizialmente, il regime del giudizio possessorio era disciplinato dalla L. n. 353 del 1990, che poneva i due momenti del procedimento in un rapporto di «bifasicità necessaria, essendo allora il giudice della fase sommaria tenuto, a conclusione della stessa, a fissare comunque una successiva udienza per la prosecuzione della causa nel merito. A partire dalla novella legislativa del 2005 con D.L. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella L. n. 80 del 2005, il rapporto tra i due momenti della causa possessoria è caratterizzato 'da una "bifasicità" ormai soltanto eventuale, nel senso che, una volta conclusasi la fase sommaria con l'accoglimento o con la reiezione della domanda di emissione del provvedimento interdettale, la fissazione di un termine per la prosecuzione del giudizio nel merito può far seguito all'ordinanza anzidetta, o alla decisione sul conseguente reclamo, soltanto nel caso in cui almeno una delle parti ne abbia fatto richiesta, entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo citato» (Cass. civ., sez. un. n. 26027/2013). Infatti, dalla comunicazione del provvedimento che decide sul reclamo o dell'ordinanza che accoglie o respinge la domanda possessoria, le parti dispongono del termine perentorio di 60 giorni per depositare l'istanza di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e di trattazione della causa ai sensi dell'art.183 c.p.c. (Cass. civ.  n. 4845/2012). In caso di prosecuzione nel merito, l'ordinanza interdittale viene assorbita nella sentenza; mentre, in caso contrario, essa costituisce il provvedimento definitivo sulla controversia possessoria (Cass. civ. n. 1501/2018).

La novella legislativa del 2005, pur intervenendo sulla struttura bifasica del procedimento possessorio, non ne compromette la sostanziale unitarietà, con la conseguenza che il giudizio di merito, ancorché eventualizzato, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria tanto che, alla conclusione della fase interdittale, la causa deve proseguire davanti al medesimo giudice per la seconda fase, quella di merito, senza soluzione di continuità (Cass. civ., sez. un. n. 1984/98; Cass. civ. n. 4845/2012; Cass. civ.  5154/2019) La struttura unitaria del giudizio possessorio si coglie anche nella possibilità del giudice del merito possessorio di utilizzare le sommarie informazioni, quali indizi liberamente valutabili, salvo il loro valore di prova testimoniale ove assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite nei rispettivi atti introduttivi (Cass. civ., sez. II, 7 gennaio 2016, n. 107; Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24705). La struttura unitaria del giudizio possessorio non esclude, tuttavia, che al giudizio del merito possessorio si applichino le norme del giudizio ordinario di cognizione e, conseguentemente le preclusioni da esso stabilite. In particolare, è applicabile l’art. 184 c.p.c. in ordine ai termini per l’articolazione delle prove e, quanto alla prova testimoniale la previsione dell’art. 244 c.p.c. Le parti devono quindi dedurre la prova per testimoni mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata. La fase sommaria si svolge nelle forme del procedimento cautelare con istruttoria deformalizzata, potendo il giudice procedere nel modo più opportuno agli atti di istruzione, senza essere vincolato, nell’assunzione delle sommarie informazioni, dalle circostanze indicate dalle parti. 

L’indicazione dei testi è necessaria per consentire alle parti di eccepire eventuali incapacità a testimoniare e per articolare la prova contraria in quanto l’eventuale fase di merito, a cognizione piena, quanto ad oggetto ed istruttoria, deve svolgersi con le garanzie del processo ordinario, nel rispetto delle norme del procedimento e delle relative preclusioni. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 183 c.p.c.
  • Art. 184 c.p.c.
  • Art. 244 c.p.c.