Diritto processuale penale
Impugnazione
02 | 08 | 2023
Il pubblico ministero non può proporre appello incidentale avverso la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena
Giuseppe Molfese
Con sentenza n.
34097 del 28 giugno-2 agosto 2023, la sesta sezione penale della Corte di
Cassazione ha affermato l'inammissibilità dell'appello
incidentale proposto dal pubblico ministero, avverso una sentenza di condanna
resa all'esito di giudizio abbreviato e non comportante il mutamento del titolo
del reato contestato.
Si tratta di un principio recepito dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. pen., sez. un., 18 giugno 1993, n. 7247, secondo cui il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale, con la conseguenza che, nel giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443, comma 3, c.p.p. (in senso conforme, Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2016, n. 7858; Cass. pen., sez. VI, 19 dicembre 2007, n. 8915). Le Sezioni unite sono giunte a tale conclusione sottolineando come non vi sia alcun elemento normativo che consenta di affermare che l'appello incidentale costituisce una impugnazione autonoma rispetto all'appello principale, cioè, in sostanza, un terzo mezzo, accanto all'appello principale e al ricorso per cassazione. Al contrario, denominazione e collocazione dimostrano che l'appello incidentale non è un mezzo di impugnazione diverso dall'appello e si caratterizza essenzialmente per la sua proponibilità da parte di chi non aveva impugnato il provvedimento, sicché deve logicamente concludersi che non può riconoscersi il potere di proporre appello incidentale a chi è privo del potere di proporre quello principale. Tale conclusione non è sovvertita dall'osservazione secondo cui l'art. 595 c.p.p., nel disciplinare l'appello incidentale, non contiene espressamente alcuna eccezione per il caso di inappellabilità previsto dall'art. 443, comma 3, c.p.p.. Si è ritenuto, infatti, che l'art. 595 c.p.p. vada letto in collegamento con la norma generale contenuta all'art. 593 c.p.p., che a sua volta esordisce richiamando e facendo salvi i limiti all'appellabilità delle sentenze rese in sede di abbreviato di cui all'art. 443 c.p.p.. In definitiva, quindi, la previsione speciale dettata per l'abbreviato vale tanto per l'appello principale che per quello incidentale. Occorre aggiungere che tale conclusione si riferiva al previgente assetto normativo, in base al quale il potere di proporre appello incidentale era attribuito – ex art. 595 c.p.p. – a tutte le parti processuali. A seguito della modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L.vo 6 febbraio 2018, n. 11, la norma sull'appello incidentale è stata modificata in senso restrittivo, essendosi limitata la possibilità di proporre l'appello incidentale al solo imputato, sicché deve ritenersi che al pubblico ministero sia radicalmente preclusa la possibilità di proporre appello incidentale.
Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che il pubblico ministero che intendeva impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato, facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, era tenuto ad esperire il ricorso diretto per cassazione (Cass. pen., sez. III, 31 maggio 2019, n. 32626), non potendo avvalersi del diverso rimedio dell'appello incidentale. Ove l'impugnazione della parte pubblica fosse stata correttamente proposta, ne sarebbe conseguita la necessaria conversione del ricorso in cassazione in appello, soluzione non preclusa dal fatto che - ab origine - la sentenza non sarebbe stata appellabile da parte del pubblico ministero. Per consolidata giurisprudenza, infatti, la ratio dell'istituto della conversione (Cass. pen., sez. un., 24 giugno 2005, n. 36084) è quella di evitare che la celebrazione di diversi giudizi sulla stessa imputazione, in conseguenza della proposizione di differenti mezzi di impugnazione, dia luogo ad esiti processuali incompatibili. Tale finalità consente di ritenere che l'istituto della conversione, di cui all'art. 580 c.p.p. deve trovare necessaria applicazione anche a fronte di una previsione di inappellabilità da parte del pubblico ministero.
Al termine la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui in tema di giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può proporre appello incidentale avverso la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, potendo proporre unicamente ricorso in cassazione, salvo restando che, nel caso di appello proposto dall'imputato, deve disporsi la conversione del ricorso per cassazione del pubblico ministero in appello, in quanto la norma prevista dall'art. 580 c.p.p. ha la funzione di evitare che la proposizione di differenti mezzi di impugnazione dia luogo ad esiti processuali incompatibili e tale finalità prevale sulla previsione di inappellabilità da parte del pubblico ministero prevista dall'art 443, comma 3, c.p.p. (Cass. pen., sez. II, 23 aprile 2007, n. 18253). Analogo principio, del resto, è stato già affermato, sia pur con riferimento ad ipotesi diverse di inappellabilità rispetto a quella disciplinata dall'art. 443, comma 3, c.p.p., da recenti pronunce, secondo cui in tema di conversione dell'impugnazione, l'appello proposto dall'imputato e dalla parte civile avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria determina la conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 569, comma 2 e 580 c.p.p., disposizioni che prevalgono sulle limitazioni alla facoltà di proporre appello eventualmente previste nei confronti di una parte (Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2019, n. 12792; Cass. pen., sez. V, 8 marzo 2018, n. 20482; in senso difforme si segnala Cass. pen., sez. V, 11 luglio 2016, n. 41430, tale pronuncia, tuttavia, è rimasta isolata, non rinvenendosi ulteriori applicazione del principio in essa sostenuto).
Riferimenti Normativi: