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Diritto processuale penale

Procedimenti speciali

31 | 07 | 2023

La riduzione di pena derivante dalla scelta del rito abbreviato in caso di condanna per delitti e contravvenzioni in continuazione tra loro

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 33454 del 4 aprile-31 luglio 2023, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di continuazione, ha evidenziato come, secondo un orientamento giurisprudenziale, la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, deve operare «nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 c.p.» (così Cass. pen., sez. VI, 7 novembre 2022, n. 48834; Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2021, n. 41755).

Ad esso si contrappone la posizione, che risulta allo stato maggioritaria, secondo la quale il differente trattamento sanzionatorio garantito dalla norma richiamata per l'ipotesi che oggetto del giudizio sia una contravvenzione (per la quale la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina) «costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo» (Cass. pen., sez. I, 24 maggio 2019, n. 39087; Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 14068; nonché le decisioni non massimate Cass. pen., sez. VI, 18 gennaio 2022, n. 4199; Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2021, n. 42199; Cass. pen., sez. VI, 25 giugno 2021, n. 28021; Cass. pen., sez. VII, 4 febbraio 2021, n. 16311; Cass. pen., sez. VII, 24 gennaio 2020, n. 6250; Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 2020, n. 1438; Cass. pen., sez. I, 23 settembre 2020, n. 33051; Cass. pen., sez. fer. 25 ottobre 2020, n. 32176).

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha condiviso l'orientamento da ultimo indicato. 

Se, infatti, non v'è dubbio che la determinazione della pena nell'ipotesi del reato continuato implica la perdita di "autonomia" dei reati satellite, attesa la natura unitaria quoad poenam del reato continuato, e che per costante giurisprudenza la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato deve esser applicata dopo la determinazione del trattamento sanzionatorio (eseguito nel rispetto delle previsioni che regolano la determinazione delle pene concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 1, c.p.), va al tempo stesso considerato che il trattamento sanzionatorio più favorevole, rappresentato dalla modifica del tenore dell'art. 442, comma 2, c.p.p. (in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito e si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p.: Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2021, n. 24897; Cass. pen., sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 832) costituisce espressione di un principio che, nell'applicazione concreta, rispetto alla mitigazione conseguente alla disciplina del reato continuato, prevale sul dato formale dell'incidenza della riduzione premiale sulla pena, determinata ai sensi dell'art. 81 c.p.. Del resto, il carattere "cogente" dell'applicazione della riduzione nella nuova misura stabilita dalla legge per i reati contravvenzionali è stato delineato dall'arresto delle Sezioni unite (Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 2020, n. 7578), ove si è affermato il principio della necessaria applicazione della più favorevole riduzione della metà, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia inferiore al minimo edittale e, dunque, di favore per l'imputato, in quanto la ricordata norma "prevede categoricamente la diminuzione della pena nella misura della metà per effetto dell'opzione difensiva per il rito abbreviato nei procedimenti nei quali sono contestati reati contravvenzionali" e "il carattere tassativo di questa previsione nell'indicazione del quantum della riduzione scolpisce (...) nitidamente il contenuto dell'obbligo decisorio sul punto, al quale il giudice non può sottrarsi, spettando correlativamente all'imputato il diritto a vedersi decurtata la pena nella esatta dimensione prevista dalla legge". Non sembra superfluo considerare – infine – che nell'applicare l'orientamento seguito dalla sentenza impugnata possono realizzarsi situazioni che non si giustificano dal punto di vista della coerenza del sistema, si fosse proceduto con giudizi separati condotti nei confronti dello stesso imputato con lo stesso rito abbreviato, rispetto al delitto e alla contravvenzione, con applicazione della diversa misura della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p.; ove in fase esecutiva si fosse successivamente riconosciuto il vincolo della continuazione tra i detti reati, l'imputato avrebbe potuto godere – a parità di valutazioni in ordine all'aumento da applicare a titolo di continuazione – di un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello scaturito dal giudizio cumulativo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 76 c.p.
  • Art. 81 c.p.
  • L. 23 giugno 2017, n. 103
  • Art. 442 c.p.p.