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Diritto penale

Delitti

20 | 04 | 2021

Gli obblighi gravanti sull’utente della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento

Valerio de Gioia

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 7 aprile 2021 (dep. 20 aprile 2021), n. 14648 ha delineato gli obblighi gravanti sull’utente della strada in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento. Preliminarmente ha ricordato che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente al comma 6 e 7 dell'art. 189, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Cass. pen., sez. IV, 15 marzo 2016, n. 23177; Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2008, n. 6306).

L'elemento soggettivo del reato, previsto dal comma 6 dell'art. 189 C.d.S., è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento e avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente deve la rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2013, n. 21414; Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2012, n. 17220; Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 2009, n. 34335).

Ne consegue che, mentre nel reato di "fuga" previsto dall'art. 189, comma 6, C.d.S., è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2013, n. 21414; Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2012, n. 17220; Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 2009, n. 34335), per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, invece, non è sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo, invece, che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica. Effettività che si è in passato reputata insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l'intervento dell'obbligato. Certamente, l'assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute "ex post" dall'investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 1999, n. 5416; Cass. pen., sez. IV, 2 dicembre 1994, n. 4380). Più recentemente, però, in conformità ad una interpretazione rispettosa della effettività della tutela degli interessi salvaguardati dalla norma, si è precisato che l'assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò dunque comporta che chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza, nell'ampio senso dianzi indicato (Cass. pen., sez. IV, 15 giugno 2017, n. 33772; Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2014, n. 14610). 

In presenza di terzi capaci di soccorrere la persona offesa, non viene meno il dovere di fermarsi e prestare assistenza e ciò in quanto, in tema di circolazione stradale, l'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolare abilitazioni al soccorso; peraltro, detto obbligo non è legato alla consumazione e all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell'utente della strada (Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 2011, n. 34138): la semplice presenza di altre persone, quali i passanti, non autorizza, dunque, in alcun modo l'elusione del dovere di prestare assistenza ai feriti.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 189, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)