Diritto penale

Delitti

28 | 07 | 2023

Centro Massaggi e reato di esercizio di una «casa di prostituzione»

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 32942 del 21 marzo 2023 (dep. 28 luglio 2023), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che non è configurabile il concorso del reato di favoreggiamento della prostituzione con il reato di esercizio di una casa di prostituzione, essendo il primo assorbito nel secondo, nondimeno il concorso tra le due ipotesi delittuose e/ tuttavia, ammissibile quando le condotte realizzate non si svolgono in un unico contesto e non consistono in attività strettamente correlate alla destinazione dell’abitazione all’esercizio del meretricio.

Una situazione del genere, osserva la Suprema Corte, è ravvisabile nel caso in esame in cui gli imputati oltre ad aver messo a disposizione e dirigere le case di prostituzione dove le prostitute esercitavano l’attività di meretricio dietro l'apparente insegna di ‘centro massaggi’ hanno posto in essere anche plurime attività ulteriori dirette ad agevolare l’esercizio della prostituzione, consistite nella pubblicizzazione di annunci pubblicitari e l’accompagnamento delle ragazze dall’abitazione al centro e viceversa, la fornitura degli alloggi alle stesse, condotte non strettamente collegate all’esercizio della casa di prostituzione che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto integrare anche il delitto di favoreggiamento ex art. 3 n. 8, L. n. 75 del 58, che concorre con il reato di esercizio di una casa di prostituzione.

Se non vi possono essere dubbi circa la configurazione del concorso tra il reato di favoreggiamento della prostituzione e l’esercizio di una casa di prostituzione con riguardo alle condotte dirette ad agevolare il meretricio quali l’accompagnamento delle ragazze e la fornitura di alloggi, anche con riguardo agli annunci pubblicitari, la Corte di legittimità ha ritenuto il concorso del reato di favoreggiamento della prostituzione con quello di esercizio di una casa di prostituzione quando le condotte realizzate non si svolgano in un unico contesto e non consistano in attività strettamente correlate alla destinazione dell'abitazione all’esercizio del meretricio, individuando proprio quale attività ulteriore, diretta ad agevolare l’esercizio della prostituzione, consistita nella pubblicazione di annunci equivoci su quotidiani   (Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2018, n. 32184).

Con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 4 n. 5, L. 20 febbraio 1958, n. 75, relativa all'agevolazione, induzione e sfruttamento della prostituzione di persone aventi rapporti di servizio domestico o d’impiego con I'imputato, una non recente pronuncia della Corte di legittimità ha affermato che “è configurabile solo se il fatto è commesso nei confronti di persone aventi effettivamente tale rapporto, dato il carattere oggettivo, per esplicito dettato legislativo, deIl'aggravante medesima (Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 1982, n. 4435).

Quanto, invece, all’applicazione dell’ulteriore aggravante di cui all’art. 4 n. 7 della Iegge 20 febbraio 1958, n. 75 al reato di esercizio di una casa di prostituzione, si registrano nella giurisprudenza di legittimità due indirizzi interpretativi.

Ad un risalente indirizzo secondo cui per la nozione di casa di prostituzione non è essenziale la pluralità dei soggetti che nella stessa si prostituiscono, essendo sufficiente che, oltre persona che sovraintende all’esercizio, vi dimori una meretrice, che si dedichi al turpe commercio, o che la stessa vi si rechi abitualmente per i convegni carnali. Pertanto, la pluralità di prostitute, non essendo un elemento costitutivo del delitto previsto dall’art. 3 n. 1, L. 20 febbraio 1958, n. 75, può ben essere considerata una circostanza aggravante dello stesso ai sensi dell’art. 4 n. 7 stessa Iegge (Cass. pen., sez. III, 23 novembre 1967, n. 1388), si è in tempi più recenti formato altro indirizzo che esclude l’applicazione deII'aggravante prevista dall’art. 4 n. 7 della L. 20 febbraio 1958 n. 75, del fatto commesso in danno di più persone, con la fattispecie di esercizio di una casa di prostituzione. Si è affermato che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 3, comma primo, n. 1 della L. 20 febbraio, n. 1958, n. 75, la nozione di "casa di prostituzione" implica necessariamente la presenza di una pluralità di persone esercenti il meretricio, con facoltà, per chiunque ne abbia conoscenza, di poter accedere liberamente in quel luogo (Cass. pen., sez. III, 7 marzo 2019, n. 29421).