Diritto civile
Persone e Famiglia
20 | 07 | 2023
La raffinata «arte» della diffamazione: le sollecitazioni emotive, i sottintesi, gli accostamenti, le insinuazioni, le allusioni e i sofismi idonei a creare nella mente del lettore rappresentazioni della realtà oggettiva false
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 21651 del 20 luglio 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che, fra i requisiti che ordinariamente richiede l’esercizio del diritto di cronaca perché funga da esimente dalla responsabilità per diffamazione, qualora si rispetti la triade della veridicità del fatto, della sua rilevanza sociale e della continenza nella sua descrizione (giurisprudenza consolidata: Cass. civ. 4 settembre 2012, n. 14822; Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20285; Cass. civ. 16 maggio 2008, n. 12420; Cass. civ. 19 gennaio 2007, n. 1205; Cass. civ. 18 ottobre 1984, n. 5259), il limite della verità putativa, per quel che ora rileva, esonera da responsabilità civile quando i fatti, al momento in cui vennero appresi dall’autore, apparivano verosimili, sia sul piano oggettivo, perché non manifestamente implausibili, sia sul piano soggettivo, in quanto l’autore abbia compiuto ogni sforzo diligente ed esigibile, secondo la previsione dell’art. 1176, comma 2, c.c., per accertare la verità degli stessi (cfr.: Cass. civ. 29 ottobre 2019, n. 27592; Cass. civ. 9 aprile 2019, n. 9799; Cass. civ. 31 ottobre 2016, n. 22042; Cass. civ. 25 agosto 2014, n. 18174; Cass. civ. 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. civ. 13 febbraio 2002, n. 2066; Cass. civ. 24 settembre 1997, n. 9391; Cass. civ. 16 settembre 1996, n. 8284; Cass. civ. 7 febbraio 1996, n. 982; Cass. civ. 11 gennaio 1978, n. 90; Cass. civ. 17 maggio 1972, n. 1499; Cass. civ. 13 giugno 1969, n. 2117).
Per stabilire se l’autore abbia diligentemente saggiato l’attendibilità della sua fonte di informazioni occorre avere riguardo a tutte le circostanze del caso, oltre che della potenziale diffusività del mezzo di comunicazione utilizzato, posto che i mezzi di comunicazione a diffusione potenzialmente universale ed incontrollabile, come la televisione o il web, richiedono una diligenza di grado massimo nell’accertamento della verità putativa da parte del giornalista, in considerazione della maggiore potenzialità offensiva della diffusione di notizie non vere (Cass. civ. 29 ottobre 2019, n. 27592 ed altre ivi citate). Ed è vero che il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; tuttavia, per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. civ. 1° marzo 2023, n. 6179); il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all’onore e alla reputazione, sul quale anzi prevale, scriminando l’illiceità dell’offesa, a condizione però che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (Cass. civ. 3 dicembre 2021, n. 38215; Cass. civ. 9 aprile 2019, n. 9799; Cass. civ. 31 ottobre 2016, n. 22042); del pari, per la giurisprudenza penale, ai fini della configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica è necessario che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (ex multis, Cass. pen., sez. V, 9 novembre 2020, n. 31263; Cass. pen., sez. V, 9 dicembre 2021, n. 45249; Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2019, n. 7798; Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2018, n. 57005). Ne deriva che le modalità espressive, se rilevano autonomamente per il requisito della continenza verbale, possono ridondare anche in punto del requisito della verità putativa della notizia diffusa, nel senso che la critica rivolta nei confronti di fatti dipinti come veri, che si alluda essere tali grazie «al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all’artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni» (cfr. Cass. civ. 29 ottobre 2019, n. 27592), potrebbe finire nel non rispettare più in sé il requisito della verità putativa stessa. Essenziale, dunque, al riguardo il requisito della verità oggettiva della notizia, anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca: la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (Cass. civ. 18 maggio 2018, n. 12370, ed altre ivi citate), dovendo in definitiva l’esercizio del diritto di critica essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall’astensione dall’impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti (cfr. Cass. civ. 3 maggio 2023, n. 11514).
Riferimenti Normativi: