Diritto penale
Reati in generale
18 | 07 | 2023
La Corte Costituzionale sugli effetti dello slittamento dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia sul regime di procedibilità dei delitti
Valerio de Gioia
Con sentenza n.
151 del 18 luglio 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 6, D.L. n. 162 del 2022, poi
convertito, con modificazioni, nella L. n. 199 del 2022, in riferimento agli
artt. 73, comma 3, 77, comma 2, Cost., nonché al «coordinato disposto» degli
artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, paragrafo
1, CEDU e all’art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili
e politici.
Il rimettente si
duole dell’impossibilità di applicare le disposizioni contenute nel D.L.vo n.
150 del 2022 – e, segnatamente, l’art. 2, comma 1, lettere e) ed n) –
che hanno mutato in senso favorevole all’imputato il regime di procedibilità
per i delitti in questione, condizionandolo alla presentazione della querela da
parte della persona offesa. Tale impossibilità, in particolare, discenderebbe
dal differimento, disposto dalla norma censurata, del termine di entrata in
vigore del D.L.vo n. 150 del 2022, dal 1° novembre 2022 (per effetto del
decorso del termine quindicinale decorrente dalla pubblicazione dello stesso,
avvenuta il precedente 17 ottobre) al 30 dicembre 2022, secondo quanto previsto
dall’art. 99-bis del D.L.vo n. 150 del 2022, introdotto dalla disposizione
censurata. Il presupposto da cui muove l’ordinanza di rimessione è che alla
disposizione censurata dovrebbe ritenersi costituzionalmente precluso di
intervenire a dettare il termine di vacatio legis di un diverso
atto normativo quale il D.L.vo n. 150 del 2022.
A ciò, infatti, osterebbe, in primo luogo, il tenore letterale dell’art. 73, comma 3, Cost., il quale, prevedendo che le leggi «entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso», attribuirebbe unicamente all’atto normativo la cui entrata in vigore è in questione il potere di modulare la vacatio legis diversamente da quanto disciplinato dalla norma costituzionale. Al medesimo esito condurrebbe, in secondo luogo, l’argomento di natura sistematica per cui, disciplinando il termine di vacatio legis di un diverso atto normativo, la disposizione censurata avrebbe indebitamente inciso sul procedimento di formazione del medesimo e, in particolare, sulla fase integrativa della sua efficacia. La questione è priva di fondamento. La Consulta ha affermato, con precipuo riguardo proprio alla materia penale, che la pubblicazione degli atti normativi come momento prodromico alla produzione dei loro effetti obbligatori è funzionale a garantire il rispetto dell’art. 5 c.p., con la conseguenza che l’entrata in vigore delle leggi costituisce «elemento […] essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce alla norma penale, non può mai essere anticipata rispetto al momento della vigenza» (ordinanza n. 170 del 1983 e, nello stesso senso, sentenza n. 74 del 1975). Nella sentenza n. 364 del 1988, la valenza della vacatio legis conseguente alla pubblicazione è stata ancor più esplicitamente ricondotta, nel combinato disposto degli artt. 2, 3, 25, comma 2, e, appunto, 73, comma 3, Cost., alla «indispensabilità del requisito minimo di imputazione costituito dall’effettiva “possibilità di conoscere la legge penale”, essendo anch’esso necessario presupposto della “rimproverabilità” dell’agente». Seppure, pertanto, la pubblicazione della legge e la sussistenza di un termine di vacatio assolvano a tali finalità, questa Corte ha da lungo tempo anche affermato che l’art. 73, comma 3, Cost. «disciplina semplicemente il momento della entrata in vigore delle leggi, e più precisamente la vacatio legis, ponendo la regola del termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione e ammettendo la possibilità di eccezioni» (sentenza n. 71 del 1957), tenuto conto che il legislatore deve ritenersi autorizzato, «nel suo potere discrezionale, a disporre diversamente da quel massimo» (ordinanza n. 170 del 1983). La scelta di costituzionalizzare la disciplina della vacatio legis e dell’entrata in vigore delle leggi, seppure incide sul sistema delle fonti normative con un grado di vincolatività maggiore della disciplina contenuta nell’art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, non può evidentemente condurre agli esiti ipotizzati dal rimettente, secondo il quale ciascun atto normativo avrebbe una competenza riservata a stabilire autonomamente il proprio termine di vacatio legis, poiché, al contrario, rientra nell’ordinaria forza attiva e passiva di legge la possibilità di intervenire su una disposizione non ancora entrata in vigore, anche al fine di modularne diversamente il termine di entrata in vigore. Non è neanche possibile ritenere che una diversa modulazione della vacatio legis, ad opera della disposizione censurata, equivalga a interferire con l’iter legis di un diverso provvedimento normativo, con particolare riguardo alla sua fase integrativa dell’efficacia. Sul punto, è sufficiente ricordare come, secondo la costante e risalente giurisprudenza costituzionale, il momento cui deve essere riferito l’avvenuto perfezionamento del procedimento di approvazione del decreto legislativo coincide con l’emanazione dello stesso, senza che possa assumere rilievo il successivo termine di pubblicazione (sentenze n. 321 del 1983, n. 83 del 1974, n. 91 del 1962, n. 34 del 1960 e n. 39 del 1959). Una volta chiarito, pertanto, che fine precipuo della pubblicazione e della disciplina della vacatio legis è quello di consentire la conoscibilità dell’atto, così da soddisfare una basilare esigenza di certezza del diritto, e che la pubblicazione medesima è fase che si pone a valle del completamento di quella propriamente costitutiva dell’atto normativo, si deve ritenere che la scelta del legislatore di modulare la vacatio legis di un diverso atto normativo non sia di per sé costituzionalmente illegittima, senza contare che, nel caso di specie, il termine è stato differito e non anticipato, peraltro per un periodo ragionevolmente contenuto, ciò che di per sé potrebbe mirare a consentire una conoscenza più approfondita di una complessa e articolata disciplina normativa, quale quella contenuta nel D.L.vo n. 150 del 2022. Il rilievo di tale differimento potrebbe, infatti, apprezzarsi proprio rispetto alle disposizioni del D.L.vo n. 150 del 2022 relative al mutamento del regime di procedibilità. Il più ampio termine di vacatio ha fatto sì che, secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, dal testo dell’originario art. 85, comma 2, D.L.vo n. 150 del 2022 fosse eliminato l’onere informativo gravante sul singolo giudice procedente e che il termine per la presentazione della querela decorresse da quello, posticipato, di entrata in vigore della legge; e ciò «ha consentito un periodo, in qualche modo, di “assorbimento” nel circuito sociale e giuridico del mutato regime di procedibilità» (Cass. pen., sez. V, 10 gennaio-16 marzo 2023, n. 11229).
Riferimenti Normativi: