Diritto processuale penale
Soggetti
14 | 07 | 2023
Riforma Cartabia: i presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio
Valerio de Gioia
Con sentenza n.
30721 del 13-14 luglio 2023, la seconda sezione penale della Corte di
Cassazione ha affrontato la questione della ammissibilità del rinvio
pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per
territorio.
Come la giurisprudenza
di legittimità ha avuto modo di precisare, sin dalle prime applicazioni
dell'istituto processuale inserito nel codice di rito dal D.L.vo 10 ottobre
2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), se è vero che «la norma di
nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere
il giudice che "pronuncia ordinanza"», è pur vero, tuttavia, che «si
tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 c.p.p., deve essere
motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che
regolano le decisioni sulla competenza. Siccome nell'architettura dell'art.
24-bis c.p.p. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la
questione alla Corte di Cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio
pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e,
quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del
resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza
territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un
"vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta
nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta
medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente
che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la
sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al
contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza»
(in motivazione, Cass. pen., sez. I, 3 maggio 2023, n. 22326, richiamata anche
da Cass. pen., sez. II, 20 giugno 2023, n. 28561).
Nel caso di
specie, è evidente che non risultano essere state rispettate le condizioni per
il rinvio pregiudiziale. Il giudice, infatti, non ha compiuto una specifica
delibazione della questione, laddove, invece, avrebbe dovuto esporre le
questioni sollevate dalle parti, analizzarle e compiere una preliminare
delibazione di fondatezza, prospettando le ragioni dell'impossibilità di
risolverla con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione, Cass. pen., sez. I,
12 aprile 2023, n. 20612).
Sussiste un
ulteriore rilievo in punto di ammissibilità, costituito dall'evidente difetto
di autosufficienza, risultando del tutto omessa da parte del giudice a quo la
descrizione della fattispecie oggetto di giudizio, l'indicazione, sia pure
succinta, degli elementi di fatto per cui si procede e delle modalità della
condotta che hanno determinato la contestazione dei reati agli imputati, i
termini e motivi dell'istanza con la quale fu eccepita dalle parti la questione
d'incompetenza in relazione al locus commissi delicti.
Una differente conclusione
finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del
giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di
competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che
rischierebbe di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha
inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare
"al buio" la questione di competenza, senza la mediazione
provvedimentale dell'atto di rimessione.
Da qui la necessità che il provvedimento sia dotato della necessaria autosufficienza, non potendo esigersi che sia la Corte di cassazione ad emendare l'evidenziata lacuna mediante la diretta lettura degli atti che comporterebbe, attesa la genericità dell'ordinanza di rimessione, lo svolgimento di compiti demandati dal legislatore esclusivamente alla preventiva valutazione del giudice del merito.
Da ultimo, il giudice di legittimità, in linea con l'interpretazione che precede, ha ribadito che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p., introdotto dall'art. 4, comma 1, D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, nonché operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento (Cass. pen., sez. 5, ud. 7 luglio 2023, Tribunale di Agrigento rimett. – informazione provvisoria n. 15/2023).
Riferimenti Normativi: