Diritto processuale penale

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14 | 07 | 2023

Riforma Cartabia: i presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 30721 del 13-14 luglio 2023, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della ammissibilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio.

Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, sin dalle prime applicazioni dell'istituto processuale inserito nel codice di rito dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), se è vero che «la norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che "pronuncia ordinanza"», è pur vero, tuttavia, che «si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 c.p.p., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. Siccome nell'architettura dell'art. 24-bis c.p.p. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di Cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza» (in motivazione, Cass. pen., sez. I, 3 maggio 2023, n. 22326, richiamata anche da Cass. pen., sez. II, 20 giugno 2023, n. 28561).

Nel caso di specie, è evidente che non risultano essere state rispettate le condizioni per il rinvio pregiudiziale. Il giudice, infatti, non ha compiuto una specifica delibazione della questione, laddove, invece, avrebbe dovuto esporre le questioni sollevate dalle parti, analizzarle e compiere una preliminare delibazione di fondatezza, prospettando le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione, Cass. pen., sez. I, 12 aprile 2023, n. 20612).

Sussiste un ulteriore rilievo in punto di ammissibilità, costituito dall'evidente difetto di autosufficienza, risultando del tutto omessa da parte del giudice a quo la descrizione della fattispecie oggetto di giudizio, l'indicazione, sia pure succinta, degli elementi di fatto per cui si procede e delle modalità della condotta che hanno determinato la contestazione dei reati agli imputati, i termini e motivi dell'istanza con la quale fu eccepita dalle parti la questione d'incompetenza in relazione al locus commissi delicti.

Una differente conclusione finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischierebbe di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare "al buio" la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale dell'atto di rimessione.

Da qui la necessità che il provvedimento sia dotato della necessaria autosufficienza, non potendo esigersi che sia la Corte di cassazione ad emendare l'evidenziata lacuna mediante la diretta lettura degli atti che comporterebbe, attesa la genericità dell'ordinanza di rimessione, lo svolgimento di compiti demandati dal legislatore esclusivamente alla preventiva valutazione del giudice del merito.

Da ultimo, il giudice di legittimità, in linea con l'interpretazione che precede, ha ribadito che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p., introdotto dall'art. 4, comma 1, D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, nonché operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento (Cass. pen., sez. 5, ud. 7 luglio 2023, Tribunale di Agrigento rimett. – informazione provvisoria n. 15/2023).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 24-bis c.p.p.
  • Art. 4, D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150