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Diritto penale

Delitti

23 | 04 | 2021

Furto tentato o consumato: l’elemento di discrimen in caso di controllo esercitato con sensori o placche antitaccheggio

Sonia Grassi

La quinta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15481 del 29 marzo 2021 (dep. 23 aprile 2021), è tornata ad affrontare la questione della natura consumata o tentata del delitto di furto qualora il controllo esercitato attraverso apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce ed il conseguente intervento difensivo "in continenti" impediscano all'agente di conseguire, anche solo momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di "dominio" della persona offesa.

Nel caso di specie, i giudici di secondo grado avevano ravvisato il reato consumato nella condotta dell’imputato che aveva prelevato sedici capi di abbigliamento dagli espositori di vendita, li aveva inseriti in una borsa "schermata" e, avendo fatto scattare l'allarme sonoro al suo passaggio attraverso la barriera elettronica, era stato immediatamente fermato, all'interno dei locali dell'esercizio commerciale, dall'addetto alla vigilanza che aveva effettuato un ulteriore controllo e aveva rinvenuto, poi, la merce all'interno della borsa.

La Corte di appello, in particolare, aveva ritenuto il caso in rassegna "eccentrico" rispetto a quello deciso dalle Sezioni Unite con sentenza 17 luglio 2014, n. 52117, che si erano occupate della diretta osservazione del fatto da parte del personale di vigilanza e, a sostegno della conclusione raggiunta, aveva valorizzato la circostanza che l'imputato era stato fermato dopo aver superato la barriera delle casse, mentre si dirigeva verso l'uscita nel tentativo di allontanarsi e, dunque, dopo aver varcato le barriere che delimitano l'area di controllo dominicale.

Con la citata sentenza, la Corte di Cassazione ha prima di tutto rimarcato che le Sezioni Unite si sono occupate non solo del caso di azione posta in essere sotto la diretta osservazione della persona offesa o dei suoi dipendenti, ma anche di quello, diverso ma equiparabile, in cui il monitoraggio della azione furtiva viene esercitato grazie ad appositi strumenti di rilevazione.

La Corte ha poi precisato, richiamando il principio di diritto già enunciato dalla Corte nella sua massima composizione, che nella seconda ipotesi il controllo esercitato attraverso apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce (sensori o placche antitaccheggio) e il conseguente intervento difensivo "in continenti" impediscono che l'avviata azione delittuosa venga portata a compimento.

In entrambi in casi, infatti, il discrimine tra tentativo e consumazione riposa sulla considerazione che l'impossessamento postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente.

La consumazione del furto deve essere agganciata alla completa rescissione (anche se istantanea) della “signoria che sul bene esercitava il detentore, mentre, di converso, se lo sviluppo dell'azione delittuosa non abbia comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell'offeso, si rimane allo stadio del tentativo”. 

La Suprema Corte ha quindi concluso che Il controllo esercitato attraverso apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce (sensori o placche antitaccheggio) e il conseguente intervento difensivo "in continenti" impediscono all'agente di conseguire, anche solo momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di "dominio" della persona offesa, integrando pertanto l'ipotesi di furto tentato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 c.p.
  • Art. 624 c.p.
  • Art. 625 c.p.