Diritto penale
Delitti
23 | 04 | 2021
Furto tentato o consumato: l’elemento di discrimen in caso di controllo esercitato con sensori o placche antitaccheggio
Sonia Grassi
La quinta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n.
15481 del 29 marzo 2021 (dep. 23 aprile 2021), è tornata ad affrontare la
questione della natura consumata o tentata del delitto di furto qualora il
controllo esercitato attraverso apparati elettronici di rilevazione automatica
del movimento della merce ed il conseguente intervento difensivo "in
continenti" impediscano all'agente di conseguire, anche solo
momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non
ancora uscita dalla sfera di "dominio" della persona offesa.
Nel caso di specie, i giudici di secondo grado avevano ravvisato
il reato consumato nella condotta dell’imputato che aveva prelevato sedici capi
di abbigliamento dagli espositori di vendita, li aveva inseriti in una borsa
"schermata" e, avendo fatto scattare l'allarme sonoro al suo
passaggio attraverso la barriera elettronica, era stato immediatamente fermato,
all'interno dei locali dell'esercizio commerciale, dall'addetto alla vigilanza
che aveva effettuato un ulteriore controllo e aveva rinvenuto, poi, la merce
all'interno della borsa.
La Corte di appello, in particolare, aveva ritenuto il caso
in rassegna "eccentrico" rispetto a quello deciso dalle Sezioni Unite
con sentenza 17 luglio 2014, n. 52117, che si erano occupate della diretta
osservazione del fatto da parte del personale di vigilanza e, a sostegno della
conclusione raggiunta, aveva valorizzato la circostanza che l'imputato era
stato fermato dopo aver superato la barriera delle casse, mentre si dirigeva
verso l'uscita nel tentativo di allontanarsi e, dunque, dopo aver varcato le
barriere che delimitano l'area di controllo dominicale.
Con la citata sentenza, la Corte di Cassazione ha prima di
tutto rimarcato che le Sezioni Unite si sono occupate non solo del caso di
azione posta in essere sotto la diretta osservazione della persona offesa o dei
suoi dipendenti, ma anche di quello, diverso ma equiparabile, in cui il
monitoraggio della azione furtiva viene esercitato grazie ad appositi strumenti
di rilevazione.
La Corte ha poi precisato, richiamando il principio di
diritto già enunciato dalla Corte nella sua massima composizione, che nella
seconda ipotesi il controllo esercitato attraverso apparati elettronici di
rilevazione automatica del movimento della merce (sensori o placche
antitaccheggio) e il conseguente intervento difensivo "in continenti"
impediscono che l'avviata azione delittuosa venga portata a compimento.
In entrambi in casi, infatti, il discrimine tra tentativo e
consumazione riposa sulla considerazione che l'impossessamento postula il conseguimento
della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva
disponibilità della refurtiva da parte dell'agente.
La consumazione del furto deve essere agganciata alla completa rescissione (anche se istantanea) della “signoria che sul bene esercitava il detentore, mentre, di converso, se lo sviluppo dell'azione delittuosa non abbia comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell'offeso, si rimane allo stadio del tentativo”.
La Suprema Corte ha quindi concluso che Il controllo esercitato attraverso apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce (sensori o placche antitaccheggio) e il conseguente intervento difensivo "in continenti" impediscono all'agente di conseguire, anche solo momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di "dominio" della persona offesa, integrando pertanto l'ipotesi di furto tentato.
Riferimenti Normativi: