Diritto civile
Persone e Famiglia
13 | 07 | 2023
L’esercizio del diritto di prelievo e la prova del carattere personalissimo del denaro
Giovanna Spirito
Con sentenza n.
20066 del 13 luglio 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha
ricordato che è vero che i beni personalissimi, quali quelli derivanti da
successione, non sono soggetti al regime della comunione de residuo e quindi
devono essere attribuiti al solo titolare al momento dello scioglimento della
comunione, ai sensi dell’art. 195 c.c., secondo cui «nella divisione i coniugi
o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai
coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la
medesima per successione o donazione».
È vero altresì,
tuttavia, che secondo lo stesso articolo, «in mancanza di prova contraria si
presume che i beni mobili facciano parte della comunione». Per assicurare a
ciascuna disposizione un ambito operativo sono necessarie allora alcune
considerazioni. La legge impone di distinguere i proventi dell’attività
separata di cui alla lett. c) dell'art. 177 c.c., oggetto della comunione
legale differita, da altre forme di liquidità in possesso del coniuge, considerate
nel successivo art. 179 (il danaro acquisito per successione o donazione di cui
alla lett. d), il danaro ottenuto a titolo di risarcimento del danno e la
pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa di
cui alla lett. e). Occorre però considerare che nel regime patrimoniale della
famiglia il fondamento e l'ambito della comunione legale è il valore della
forza lavoro di ciascun coniuge destinata a convertirsi in «proventi» a cui
corrisponde il credito dell’altro coniuge, in un continuo rapporto di scambio e
collaborazione reciproci.
I «proventi»,
allora, seppure provenienti dall’attività personale separata di ciascuno, in
quanto conseguiti durante il matrimonio, divengono denaro «familiare»
(identificato così dalla dottrina) nel senso che sono scambiati con beni che
diventano comuni (lett. a dell’art. 177) o diverranno oggetto delle ragioni
dell'altro coniuge come comunione legale differita, in sede di scioglimento
(lett. c dell’art. 177). Il denaro individuato nelle categorie dell’art. 179,
invece, non è oggetto di comunione legale differita e sicuramente può essere
oggetto di surrogazione, nel senso che il suo impiego dà luogo ad acquisto di
beni personali (per «scambio»), purché siano rispettate le formalità della
lett. f dello stesso articolo. Risultano perciò delineate dal legislatore,
all'interno del patrimonio di ciascun coniuge, due «masse» di denaro,
costituita la prima dai «proventi» dell’attività separata e la seconda dal
denaro proveniente dai titoli elencati nell'art. 179. Evidentemente, però,
attesa la natura di bene fungibile e consumabile del denaro, la distinzione tra
queste due masse patrimoniali liquide è ardua perché se per la prova della
provenienza del danaro può essere sufficiente un estratto conto bancario, ad
una certa data, quel che resta difficile è provare che le spese per i bisogni
della famiglia non siano state sostenute con quel denaro: ciascun coniuge,
infatti, è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia con le sue sostanze e
la sua capacità di lavoro e il denaro personalissimo e il denaro personale
divenuto «familiare» necessariamente si pongono sullo stesso piano ai fini
dell'adempimento di quest’obbligo di contribuzione. Per «separare» il denaro
personalissimo allo scioglimento della comunione, resta allora il problema di
provare non già soltanto la proprietà di una certa somma prima del matrimonio o
la sua provenienza da successione o donazione, ma l’ulteriore fatto che il
denaro che resta non sia «familiare» ma «personalissimo» perché specificamente
«conservato» e non utilizzato per i bisogni della famiglia.
Diviene pertanto indispensabile che il coniuge titolare distingua preventivamente, nel patrimonio liquido, quanto denaro è stato prodotto da frutti dei beni propri e dai proventi conseguiti durante il matrimonio e quanto denaro, appartenendogli prima del matrimonio o provenendo dai «titoli» elencati nell'art. 179 c.c., sia andato a costituire una sorta di patrimonio separato, suscettibile di «trasformazione» ai sensi della lett. f) dell'art. 179 c.c. o di prelievo ex art. 195 c.c..
Questa ricostruzione è necessitata dalla presunzione della seconda parte dell’art. 195 c.c. che è certamente coerente con tutta la disciplina della comunione legale: una diversa soluzione avrebbe determinato una falla nel sistema del regime patrimoniale legale, consentendo l’elusione del principio di scambio - che ne è fulcro - tra l’apporto di forza lavoro di ciascun coniuge e la ricchezza prodotta durante la comunione. In altri termini, ai fini dell’esercizio del diritto di prelievo di cui all’art. 195 c.c., la prova del carattere personalissimo del denaro deve essere accompagnata da indicazioni (anche presunzioni) relative alla «conservazione» di quel denaro e al suo «non impiego» per i bisogni della famiglia, perché in mancanza deve presumersi che il denaro che residua è comune.
Riferimenti Normativi: