Diritto penale

Reati in generale

06 | 07 | 2023

I presupposti per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato associativo e i reati fine

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 29300 del 26 maggio 2023 (dep. 6 luglio 2023), la prima sezione penale della Corte di cassazione è intervenuta a chiarire i termini del rapporto di continuazione tra il reato associativo e i reati fine.

In tema di reato continuato, è stato affermato che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere.

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale.

L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti.

L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori.

Le Sezioni Unite hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Cass. pen., sez. un., 18 maggio 2017, n. 28659).

Per quanto specificamente concerne la compatibilità dell'istituto della continuazione con i reati scopo di un delitto associativo, il tema è stato oggetto di molti apporti giurisprudenziali. In termini generali, sulla continuazione tra il reato associativo ed i reati fine, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Cass. pen., sez. I, 22 giugno 2020, n. 23818).

Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione.

Deve quindi affermarsi che la possibilità di individuare il vincolo della continuazione in tale specifico settore è subordinata al reperimento di precisi indici che connotino come ricollegabili alla unitaria ed originaria programmazione criminosa le condotte di reato, tanto quella di adesione all'associazione che quelle specificamente concernenti i reati-fine, restando invece esclusi i reati che, definendosi nel corso del rapporto, genericamente rientrano nel programma associativo - per definizione rivolto all'esecuzione di una serie indeterminata di delitti - in quanto tale schema è proprio la negazione della originarietà ed unitarietà dell'atto volitivo che, per la sua minore pericolosità, giustifica il temperamento sanzionatorio derivante dall'art. 81 c.p.

Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale.

In sintesi, il partecipe all'associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 81 c.p.