Diritto amministrativo
Procedimento amministrativo
04 | 07 | 2023
I presupposti per la revoca del porto d’armi
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 6508 del 4 luglio 2023, la sesta sezione del
Consiglio di Stato è intervenuta in tema di revoca del porto d’armi.
La revoca è disciplinata dall’art 43 T.U.L.P.S., ai sensi del
quale: “oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la
licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per
delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b)
a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per
violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello
Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione
in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La
licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia
intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli
sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento
di non abusare delle armi”.
Relativamente all’ultimo comma della disposizione citata, la
giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che, sebbene l’onere
della prova circa la non completa affidabilità del richiedente gravi
sull’amministrazione che dispone la revoca (cfr. Corte costituzionale, 16
dicembre 1993, n. 440), tale valutazione è giustificabile anche in presenza di
circostanze che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica
sicurezza, purché sussistano elementi oggettivi idonei a far sorgere un dubbio
circa la possibilità di un utilizzo distorto delle armi e delle autorizzazioni
(Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2022, n. 10406).
Ed invero, è stato affermato che la finalità perseguita dal T.U.
18 giugno 1931 n. 773 “è prevenire la commissione di reati (e anche i sinistri
dovuti non tanto ad attitudini dolose ed aggressive quanto ad incapacità ovvero
a mancanza di autocontrollo in situazioni di tensioni emotive) nonché di
assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, per l’adozione di un
divieto non è richiesto un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo
sufficiente un'erosione anche minima dell'affidabilità del soggetto da valutare
nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile nei soli
limiti dell'irragionevolezza o arbitrarietà” (Cons. Stato, sez. III, 4 novembre
2011, n. 5864).
La giurisprudenza ha inoltre precisato che “il giudizio alla
base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità
sociale, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e
sull'assenza di rischio di abusi che, peraltro, può considerarsi più stringente
del primo, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni
che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza” (Cons.
Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972).
Nell’effettuare tale valutazione l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’irragionevolezza o dell’arbitrarietà (Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2022, n. 10222: “Il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza nel decidere su una istanza di rilascio del porto d'armi è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici”).
Ne consegue che in materia di armi, considerata l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori, gli stessi non sono sottoposti a un particolare onere motivazionale, in quanto è sufficiente che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni dell'Autorità non siano irrazionali o arbitrarie.
Riferimenti Normativi: