Diritto penale
Delitti
02 | 08 | 2021
Ai fini dell’integrazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è necessaria la presenza di almeno due persone diverse dai pubblici ufficiali offesi
Valerio de Gioia
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 30136 del 9 giugno 2021 (dep. 2 agosto 2021), dopo aver premesso che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio previsto dall'art. 341-bis c.p., è necessaria la presenza di almeno due persone, requisito numerico minimo perché possano ravvisarsi "più persone" (Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2017, n. 16527), ha individuato i soggetti che possono essere ricompresi fra le "più persone". A tale proposito occorre considerare che, nel reintrodurre la fattispecie dell'oltraggio a pubblico ufficiale nel nostro ordinamento con la L. 15 luglio 2009, n. 94, (dopo l'abrogazione operata con la L. 25 giugno 1999, n. 205), il legislatore ha modificato la condotta tipica del delitto e, pur mantenendo inalterata la necessaria correlazione fra l'offesa e lo svolgimento delle funzioni del funzionario pubblico, ha richiesto che la frase ingiuriosa offenda ...
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