Diritto penale
Reati in generale
07 | 06 | 2021
Costituzionalmente legittima la tutela rafforzata prevista per il reato di furto in abitazione
Giulia Faillaci
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 giugno 2021, n. 117,
ha disatteso le questioni di legittimità costituzionale sollevate – in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione – dal Tribunale ordinario di
Lecce con riferimento all’art. 624-bis c.p., nella parte in cui, limitando la
discrezionalità del giudice, non consente, anche attraverso un adeguato
bilanciamento delle circostanze concorrenti, ovvero la previsione di una
ipotesi lieve autonomamente sanzionata, di calibrare la sanzione penale alla
effettiva gravità del reato.
Secondo la Consulta, infatti, la tutela rafforzata prevista
dalla disciplina vigente costituisce il frutto di una scelta discrezionale e
non irragionevole del legislatore, dovuta alla peculiare connotazione
personalistica dell’offensività patrimoniale nella fattispecie in esame, che la
rende, per tale motivo, non equiparabile ad altri reati contro il patrimonio
disciplinati dal codice.
In particolare, la manifesta irragionevolezza o
l'arbitrarietà della scelta del legislatore non possono dedursi dalla mancata
previsione di un’ipotesi di lieve entità autonomamente sanzionata.
La tecnica legislativa, consistente nel "ritagliare"
fattispecie di minore gravità in funzione di un riequilibrio complessivo della
disciplina penale, si addice essenzialmente alle ipotesi nelle quali il
reato-base sia formulato in modo molto ampio (come, ad esempio, nel caso dello
"spaccio" di stupefacenti, della ricettazione, della bancarotta o della
violenza sessuale): se impiegare o meno la tecnica del "ritaglio" è,
quindi, una scelta massimamente discrezionale del legislatore, poiché attiene
alla costruzione della fattispecie-base, che, nel caso di specie, è invece
descritta in termini piuttosto chiari e definiti.
Né, tantomeno, la natura e la struttura del reato di cui
all’art. 624-bis c.p. consentono di ipotizzare una corrispondente fattispecie
autonoma di lieve entità: da un lato, perché la lieve entità eventualmente riferita
all’aspetto patrimoniale gode già di una sua disciplina quale attenuante comune
di cui all’art. 62, comma 1, n. 4), c.p.; dall’altro, perché il profilo personalistico
che connota il reato in parola è insuscettibile di una graduazione quantitativa,
atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è,
essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso
"lieve" nell'abitazione altrui.
La Consulta ha affrontato anche la questione relativa al divieto
di bilanciamento tra le circostanze eterogenee sancito dal quarto comma
dell’art. 624-bis cit..
Costituisce premessa costante della giurisprudenza costituzionale l’assunto – in questa sede puntualmente ribadito – secondo cui le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020 e n. 205 del 2017), non potendo però giungere in alcun caso a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale (v. sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020 cit., n. 106 e n. 105 del 2014).
Nel caso di specie, il divieto di bilanciamento inserito nella norma è posto al servizio di un bene giuridico di primario valore – l’intimità della persona raccolta nella sua abitazione – al quale legislatore ha scelto di assegnare una tutela rafforzata con opzioni discrezionali e non irragionevoli: occorre infatti considerare che, nel furto in abitazione, l'offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell'aggancio con l'inviolabilità del domicilio – inteso come «proiezione spaziale della persona» (sentenza n. 135 del 2002; Cass. pen, S.U., n. 31345/2021) – assicurata dall'art. 14 Cost.; da qui, la particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un'abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e la speciale pericolosità soggettiva manifestata dall'autore di un simile reato.
Riferimenti Normativi: