Diritto processuale civile
Processo di cognizione
26 | 06 | 2023
Contratto di agenzia: il riparto dell’onere della prova nel giudizio di accertamento della provvigione
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 18140 del 26 giugno 2023, la seconda sezione
civile della Corte di Cassazione ha affermato che l’onere della prova circa
l’effettiva sussistenza del diritto al pagamento delle provvigioni grava
sull’agente (Cass. civ. n. 12838/2003), che è tenuto a provare gli affari da
lui promossi ed andati a buon fine ovvero che il mancato pagamento sia dovuto a
fatto imputabile al preponente.
Poiché il diritto dell’agente scaturisce dalla conclusione degli affari tra il preponente ed i clienti per il tramite dell’agente, è necessario che siano indicati, con elementi sufficienti a consentire l’identificazione, i contratti che l’agente assume siano stati conclusi per suo tramite, essendosi ad esempio escluso l’assolvimento dell’onere della prova con la sola produzione degli ordini accolti (Cass. civ. n. 10821/2011). Né appare in grado di immutare tale conclusione, e di determinare una sorta di inversione dell’onere della prova, il richiamo alla disciplina di cui all’art. 1749 c.c. Infatti, è stato precisato che, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2, D.L.vo n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha comunque l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c. (Cass. civ. 31 maggio 2022, n. 17575; Cass. civ. n. 25023/2013, per una fattispecie sottoposta però al regime previgente le modifiche di cui all’art. 3, D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65). Dall’inadempimento del preponente agli obblighi informativi posti dall’art. 1749 c.c. non può trarsi né una regola di inversione dell’onere della prova né tanto meno una presunzione di corrispondenza tra quanto richiesto dall’agente e quanto effettivamente dovuto, essendosi infatti precisato che l'omesso invio degli estratti conto provvigionali da parte del preponente, se giustifica la carente indicazione dei relativi dati ai fini della quantificazione giudiziale del proprio credito chiesta dall'agente, derivando essa dall'inadempimento dell'obbligo di informazione a carico del primo, tuttavia legittima il giudice ad avvalersi anche di una consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione del credito dell'agente (Cass. civ. 20 ottobre 2015, n. 21219) sulla scorta della documentazione già versata in atti, ovvero disponendo anche l’ordine di esibizione della documentazione in possesso del preponente e precedentemente non trasmessa all’agente. A tal fine è stato affermato che (Cass. civ. n. 19319/2016), il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art. 1749 c.c., come risultante dall'art. 4, D.L.vo n. 65 del 1999, è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia, in quanto l'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili, sicché incombe alla parte, che agisce al fine di ottenere l'esibizione documentale, dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l'invio o meno degli estratti conto e del loro contenuto), e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza (si veda anche Cass. civ. n. 20707/2018, che a conferma dell’autonomia dell’obbligazione dettata dall’art. 1749 c.c., ancorché posta in via strumentale al soddisfacimento del diritto al pagamento delle provvigioni, ha precisato che il diritto di ricevere dal preponente le informazioni previste dall'art. 1749 c.c. può essere fatto valere in giudizio anche in via autonoma, a prescindere dall'azione giudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando viceversa assorbito dalle regole sull'istruzione probatoria quando tale azione sia già iniziata.
La Suprema Corte, al termine, ha confermato il principio per cui (Cass. civ. n. 14968/2011) nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi; è peraltro legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non era applicabile, per ragioni temporali, l'art. 2, D.L.vo n. 303 del 1991, che, nel riconoscere - in attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86/653 - il diritto dell'agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti.
Riferimenti Normativi: