Diritto amministrativo
Contratti della pubblica amministrazione
22 | 06 | 2023
Interdittiva antimafia: i legami di parentela o affinità con soggetti controindicati non possono fondare presunzioni di complicità o condizionamento
Domiziana Morbitelli
Con sentenza n. 6118 del 22 giugno 2023, la terza sezione del
Consiglio di Stato ha ricordato che i vincoli parentali non hanno di per sé
alcuna rilevanza se non vengono dimostrati comportamenti di collusione o di
particolare frequentazione tra gli amministratori ed i loro parenti, tali da
condizionare l’attività amministrativa.
È vero che i legami di parentela o affinità con soggetti
controindicati non possono fondare presunzioni di complicità o condizionamento,
tuttavia, non può trascurarsi quanto affermato dalla giurisprudenza
amministrativa (a proposito delle interdittive antimafia, ma con valenza di
principio generale per quanto attiene al significato desumibile dalle
circostanze rilevanti ai fini della permeabilità da parte della criminalità
organizzata) sulla rilevanza sintomatica accessoria del contesto ambientale e
parentale.
In particolare, è stato recentemente ribadito che:
- l’amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di
parentela tra titolari e familiari che siano soggetti affiliati, organici o
contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura,
intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo
criteri di verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua
attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità
organizzata;
- tale influenza può essere desunta dalla doverosa
constatazione che l'organizzazione mafiosa tende a strutturarsi secondo un
modello “clanico”, che si fonda e si articola, a livello particellare, sul
nucleo fondante della famiglia, sicché in una famiglia mafiosa anche il
soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, pur se nolente,
l'influenza, diretta o indiretta, del capofamiglia e dell'associazione;
- a comprovare la verosimiglianza di tale pericolo hanno
rilevanza sia circostanze obiettive, come la convivenza, la cointeressenza di
interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti che pur non abbiano
dato luogo a condanne; sia le peculiari realtà locali, ben potendo
l’amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza su un'area
più o meno estesa del controllo di una “famiglia” e del sostanziale
coinvolgimento dei suoi componenti;
- il puntuale riferimento ai vincoli familiari con soggetti controindicati, richiamati nei provvedimenti prefettizi, non esprime, dunque, alcuna presunzione tesa ad affermare che il legame parentale implica necessariamente la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, ma vale a descrivere la situazione, concreta ed attuale, nella quale l’impresa si trova ad operare;
- la rilevanza sintomatica di tali legami può risultare ulteriormente corroborata, oltre che dai caratteri ad essa intrinseci o estrinseci sin qui riepilogati, anche dal fatto che la parte ricorrente, una volta messa a parte della misura interdittiva, non abbia dato prova di alcuna sua scelta di allontanarsi o di emanciparsi dal contesto familiare di riferimento (Cons. Stato, sez. III, n. 8763/2022).