Diritto amministrativo
Processo amministrativo
15 | 06 | 2023
Concorsi pubblici: l’impugnazione del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice da parte dal candidato
Domiziana Morbitelli
Con sentenza n. 5923 del 15 giugno 2023, la settima sezione del Consiglio di Stato ha ribadito il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui l'atto di nomina della commissione - e a fortiori il procedimento di nomina a monte -, al pari degli atti da questa posti in essere nel corso del procedimento, non produce un effetto lesivo immediato, e comunque tale da determinare l'onere della immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2019, n. 3750).
Ed invero, il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 luglio 2012, n. 3978): la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato può difatti utilmente compiersi solo al momento dell'approvazione della graduatoria (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1408; Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5279; Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 1999, n. 1589).
Nel procedimento amministrativo concernente un pubblico concorso, quindi, il candidato leso da un provvedimento della commissione lo può ben impugnare unitamente all'atto di nomina dei componenti di quest'ultima, in quanto detta nomina ha natura endoprocedimentale ed è adottata in esito ad uno specifico sub-procedimento, volto a consentire che i candidati siano valutati, nell'ulteriore corso, proprio da coloro che le norme reputano più idonei e siano in possesso dei prescritti requisiti, per cui l'interesse dei candidati stessi alla rimozione dei componenti illegittimamente nominati si attualizza solo dopo l'adozione dell'atto che ha preso in esame la loro posizione e approvato la relativa graduatoria (Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 1996, n. 232). Sebbene, poi, siffatto orientamento giurisprudenziale implichi il rischio di una rinnovazione del procedimento amministrativo oramai conclusosi, occorre precisare che siffatto rischio è compensato dall'esonero di un inutile esercizio di attività giurisdizionale compiuta in assenza di un'effettiva lesione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2766).
Il richiamato approdo interpretativo costituisce, del resto, applicazione di una risalente e consolidata regula iuris, secondo la quale nel processo amministrativo non sono di regola immediatamente lesivi gli atti endoprocedimentali, che non esprimono la determinazione finale della pubblica amministrazione e che possono essere contestati soltanto unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato, in quanto la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso è normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento. Siffatta regola generale non opera soltanto in caso di: atti intermedi di natura vincolata (quali pareri o proposte), quando siano idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva; atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante al celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato; atti soprassessori che - rinviando ad un avvenimento futuro e incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato - determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6609).
Orbene, ha concluso il Consiglio di Stato, l'atto di nomina della commissione di concorso (nel caso in esame) non è riconducibile a nessuna delle richiamate eccezioni. Infatti, la nomina dei componenti della commissione costituisce un atto meramente endoprocedimentale e può essere impugnata solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato al momento dell'approvazione della graduatoria.