Diritto penale
Reati in generale
15 | 06 | 2023
Corte Costituzionale: illegittima la mancata previsione, nel reato di estorsione, di una diminuente per il fatto di lieve entità
Valerio de Gioia
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 del 15 giugno
2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 c.p. nella
parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura
non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o
circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
In base al comma 1 dell’art. 629 c.p.., l’estorsione è, nella forma semplice, la condotta di «[c]hiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». A fronte di questa tipizzazione legislativa, rimasta inalterata dall’entrata in vigore del codice, il trattamento sanzionatorio del titolo di reato ha registrato un progressivo inasprimento, che ha interessato sia la pena detentiva, sia la concorrente multa, anche con riguardo all’ipotesi aggravata prevista dal comma 2 dello stesso art. 629. Uno snodo cruciale di tale percorso va identificato nell’innalzamento del minimo edittale della pena detentiva per l’estorsione semplice da tre a cinque anni, operato dall’art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), convertito, con modificazioni, nella L. 18 febbraio 1992, n. 172. Siffatto incremento del minimo edittale ha invero determinato una sostanziale impossibilità per l’autore del reato di estorsione di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena, ove pure il fatto-reato sia in concreto, non soltanto esente da circostanze aggravanti, ma finanche connotato dalla speciale tenuità del danno patrimoniale e del lucro. Era questo, d’altronde, l’obiettivo dichiarato del legislatore del tempo, ai fini del contrasto dell’allora dilagante criminalità estorsiva di stampo mafioso, obiettivo verso il quale pure convergeva la contestuale istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di tale innalzamento di pena, al metro degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., la Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, con un argomento in linea con le finalità emergenziali del D.L. n. 419 del 1991, come convertito. Si è osservato che detto inasprimento, «come emerge dalla Relazione accompagnatrice del disegno di legge di conversione del decreto, appare comunque giustificato dalla esigenza di evitare che possano essere irrogate pene che, con il concorso delle circostanze attenuanti, si mantengano nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, a causa della difficile individuazione in concreto dell’aggravante di far parte di un’associazione di stampo mafioso» (ordinanza n. 368 del 1995, sostanzialmente confermata dall’ordinanza n. 460 del 1997).
Nel caso di specie, la Consulta ha riscontrato un vulnus ai principi costituzionali di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena: la mancata previsione di una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza. Tenuto conto che il reato di estorsione ha sperimentato un rigido aggravamento del trattamento sanzionatorio in funzione del contrasto ad un mezzo operativo tipico della criminalità organizzata, può per esso ripetersi quanto la più sentenza n. 68 del 2012 ha osservato a proposito del sequestro estorsivo, esso pure interessato, per analoghe ragioni, da un inasprimento della pena, sebbene su un differente ordine di grandezza. Deve cioè constatarsi che, al pari dell’art. 630 c.p., anche l’art. 629 del medesimo codice è capace di includere nel proprio ambito applicativo «episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell’emergenza», in particolare «per la più o meno marcata “occasionalità” dell’iniziativa delittuosa», oltre che per la ridotta entità dell’offesa alla vittima e la non elevata utilità pretesa. L’affinità tra l’estorsione e il sequestro di persona a scopo di estorsione, che dunque non emerge soltanto dalla parziale coincidenza dell’oggettività giuridica, ma anche dal parallelismo evolutivo dei rispettivi trattamenti sanzionatori, impone di estendere all’un titolo di reato la medesima «valvola di sicurezza» introdotta per l’altro dalla sentenza n. 68 del 2012. Gli indici dell’attenuante di lieve entità del sequestro estorsivo – individuati dalla giurisprudenza di legittimità nell’estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità delle somme estorte e assenza di profili organizzativi (Cass. pen., sez. V, 22 febbraio-20 aprile 2017, n. 18981) – risultano coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione. Essi garantiscono che la riduzione della pena – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell’art. 65, comma 1, n. 3), c.p. – sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona.
Per questi motivi la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 c.p. – per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. – nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Riferimenti Normativi: