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Diritto processuale civile

Disposizioni generali

12 | 06 | 2023

L’avvocato antistatario non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 16567 del 12 giugno 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso che l’istanza di distrazione delle spese costituisca domanda introduttiva di uno speciale procedimento, disciplinato dall’art. 93 c.p.c., nel quale l’avvocato antistatario assume la veste di parte e pertanto legittimato a dolersi della relativa irragionevole durata.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, 25 ottobre 2017, n. 25247; Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2010, n. 9062; Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2022, n. 15964).

Si è chiarito che la domanda di distrazione delle spese, che non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2011, n. 809), non presenta i caratteri della domanda giudiziale in senso proprio, posto che può essere avanzata anche oralmente all’udienza di discussione della causa, o in sede di precisazione delle conclusioni, o anche nella comparsa conclusionale, sottraendosi al regime processuale di tipo preclusivo e decadenziale proprio della domanda giudiziale. Il distrattario, inoltre, non è gravato dall’onere della prova della sua dichiarazione di anticipazione delle spese, la quale è da ritenersi vincolante per il giudice, nel senso che questi non ha alcun margine di sindacato su di essa. Conseguentemente, il provvedimento che dispone sulla distrazione, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, è considerato alla stregua di un autonomo provvedimento formalmente cumulato con questa, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso. (cfr. Cass. civ., sez. un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass. civ., sez. un., 26 marzo 2021, n. 8562).

In coerenza con tali principi, si è affermato che, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, il difensore può far luogo non già all’impugnazione della sentenza nelle vie ordinarie, ma soltanto al procedimento di correzione dell’errore materiale (cfr. Cass. civ., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037). L’istanza di distrazione ha dunque valenza meramente incidentale ed accessoria, identificandosi in una postulazione soltanto complementare e sussidiaria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito – e ai cui tempi – resta condizionata. Accessorietà, peraltro, di secondo grado, giacché derivata ed ulteriore rispetto alla natura già accessoria dell’istanza di liquidazione delle spese (cfr. Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2012, n. 16608; Cass. civ., sez. II, 31 maggio 2022, n. 17521).

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità va escluso che l’avvocato antistatario possa aver diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto il conseguimento della pronuncia sulla distrazione è evento che dipende, sia nell’an che nel quando, dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l’insorgere del relativo processo, sicché l’istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio (viepiù di secondo grado), non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa “principale” (cfr. Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2012, n. 16608; Cass. civ., sez. VI-2, 26 ottobre 2016, n. 21654; Cass. civ., sez. II, 31 maggio 2022, n. 17521).

Tale conclusione non si risolve in una violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU: infatti, “… sebbene l’art. 86 c.p.c. abiliti l’avvocato alla difesa personale in giudizio, una cosa è l’agire a tutela d’un proprio diritto, altra è utilizzare il patrocinio di terzi per veicolare in aggiunta una pretesa propria di carattere dipendente. L’art. 6, par. 1 CEDU, in attuazione del quale opera la legge n. 89/01, stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il “suo” processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto” (così, in motivazione, Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2022, n. 18577). 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 6 CEDU
  • Art. 86 c.p.c.
  • Art. 93 c.p.c.
  • L. 24 marzo 2001, n. 89