libero accesso

Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

12 | 06 | 2023

La facoltà di accesso, a fini difensivi, a documenti classificati come «riservati» di cui è vietata la divulgazione e la cui conoscenza è sottratta al privato

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 5753 del 12 giugno 2023, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affrontato la questione della facoltà di accesso, a fini difensivi, a documenti classificati come “riservati” di cui è vietata la divulgazione e la cui conoscenza è sottratta al privato, almeno in assenza di cautele imposte in sede giurisdizionale. Il thema decidendum non riguarda l’an del diritto di accesso dell’appellante, inteso come possibilità di accedere ad un documento classificato come “riservato”, bensì il quomodo.

Le modalità di diffusione, conservazione dei documenti cosiddetti “classificati” sono disciplinati dalla L. 3 agosto 2007, n. 124, in particolare dall’art. 42 secondo cui “1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS). 2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose. 3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali. 4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. 5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica. 6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l’ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. 8. Qualora l’autorità giudiziaria ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. 9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Gli atti per i quali risulta necessaria la limitazione della diffusione a tutela della sicurezza dello Stato soggiacciono a due tipi di classificazione a seconda del “livello” di protezione e della “qualifica” di sicurezza. Sotto il primo profilo - livello di segretezza - gli atti si dividono in: “riservato”, “riservatissimo”, “segreto”, “segretissimo”. Per gli atti coperti da segreto di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il livello “segretissimo”.  Gli atti classificati, ai sensi dell’art. 1 lett. n) D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5, si distinguono poi per la “qualifica di sicurezza” o “qualifica”, la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UE, altre) che indica l’organizzazione internazionale o dell’Unione europea o il programma intergovernativo di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione (la “qualifica” si riferisce anche alle informazioni non classificate). Fatta eccezione per i documenti coperti da segreto di Stato, il legislatore si è preoccupato di disciplinare il diritto di accedere e, in particolare, le modalità di accesso, alle altre tipologie di documenti classificati, demandando all’autorità giudiziaria il potere di ordinarne l’esibizione e curarne la conservazione “con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia”. Le modalità di conservazione, anch’esse disciplinate dal DPCM 6 novembre 2015, n. 5, sono distinte in base al diverso livello di segretezza. Gli atti classificati “riservato” per i quali non è richiesto nullaosta di sicurezza, devono essere gestiti in apposite aree controllate con accesso limitato al solo personale autorizzato per ragioni inerenti l’impiego, incarico o professione e adeguatamente istruito in materia. Le aree controllate sono dotate di un perimetro delimitato e misure di protezione minime (blindature, armadi corazzati, casseforti) per la custodia dei documenti. Ai sensi dell’art. 71 del succitato D.P.C.M., le aree dove vengono trattate informazioni classificate a livello “riservatissimo” e superiore sono organizzate e strutturate in modo da corrispondere ad una delle seguenti tipologie: a) “aree riservate di I classe”: quelle in cui l’ingresso consente di poter accedere direttamente alle informazioni; b) “aree riservate di II classe”: quelle che vengono protette, mediante controlli predisposti anche internamente ed in cui le informazioni classificate sono conservate in contenitori di sicurezza. L’accesso disposto dall’autorità giurisdizionale, quindi, nell’ottica del legislatore, rappresenta il punto di equilibrio e proporzione tra due contrapposti interessi, il diritto di difesa del soggetto interessato e il bene della sicurezza nazionale. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 42, L. 3 agosto 2007, n. 124