Diritto civile
Persone e Famiglia
05 | 05 | 2020
La omessa informazione dell'avvenuto concepimento, da parte della donna, consapevole della paternità, al padre naturale: diritto all’identità genitoriale
Cecilia de Gioia
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza
5 maggio 2020, n. 8459, ha spiegato le conseguenze derivanti, in assenza di
rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio, dall'omessa comunicazione, da
parte della madre, consapevole della paternità, dell'avvenuto concepimento,
all’altro genitore. Nel caso di specie, premette la Suprema Corte, non
essendovi stata tra le parti neppure una convivenza di fatto (ma un solo
incontro al quale non ha fatto seguito una relazione sentimentale), non vengono
in rilievo i doveri tra coniugi, che trovano giuridica definizione nell'art.
143 c.c., comma 2 o tra conviventi more uxorio né tanto meno gli obblighi
derivanti dalla assunzione di responsabilità di ciascun genitore nei confronti
del figlio nato in costanza di matrimonio (art. 147 c.c.) o legalmente
riconosciuto (artt. 316 e 316-bis c.c.).
Tale situazione, quindi, diverge nettamente da quelle ipotesi
in cui il coniuge ometta volutamente di comunicare il proprio stato di
gravidanza, determinato dal concepimento con altra persona, ingannando l'altro
coniuge sul suo rapporto di filiazione con il nascituro che entra così a far
parte della famiglia in cui il padre non è il genitore biologico. La condotta
omissiva informativa della donna gravida non si inscrive, infatti, nella
violazione di obblighi derivanti da un rapporto giuridico precostituito tra le
parti. Né viene in questione una lesione del prevalente interesse del minore a
crescere nella comunanza di vita con entrambi i genitori: non è infatti in
discussione il danno subito dal minore ma quello subito dal genitore che non ha
avuto notizia della paternità. Viene, invece, in rilievo la
"esigenza" della conoscenza, da parte del soggetto che ha partecipato
al concepimento, che la gravidanza è a lui riferibile, consentendogli pertanto
l'esercizio del diritto(-dovere) di riconoscimento del figlio naturale ex artt.
250 e 254 c.c., con la conseguente assunzione delle responsabilità genitoriali
verso il nato.
La situazione giuridica da riconoscere in capo al genitore naturale, che deve essere scissa rispetto alla posizione che lo stesso assume nel rapporto genitoriale, è quella del "diritto alla identità personale", ancorato all'art. 2 Cost. e all'art. 30, comma 4, Cost., venendo ad esprimersi l'esplicazione della personalità dell'essere umano, nelle formazioni sociali in cui opera, anche attraverso la filiazione, sia sotto il profilo della trasmissione del proprio patrimonio genetico, sia sotto l'aspetto maggiormente qualificante più propriamente relazionale, riguardato come scelta volontariamente assunta dal genitore di dedicare il proprio impegno ad assistere dalla nascita, ad aiutare a crescere e a realizzare le aspirazioni del minore, nonché in definitiva ad instaurare un rapporto conoscitivo e affettivo con la persona generata, aspirazione che, peraltro, quanto al riconoscimento formale dello status di figlio, incontra il limite invalicabile del superiore interesse del minore (art. 250 c.c., comma 3 e 4) e, ove questi abbia raggiunto la maggiore età, della sua previa autorizzazione (art. 250 c.c., comma 2).
Orbene in relazione alla indicata situazione giuridica, la omessa informazione dell'avvenuto concepimento, da parte della donna, consapevole della paternità, pure in assenza di una specifica prescrizione normativa impositiva di tale obbligo di condotta (non rinvenibile nelle norme che legittimano al riconoscimento il padre naturale o in quelle del D.P.R. n. 396 del 2000 che prescrivono l'obbligo di denuncia della nascita), può allora tradursi in una condotta non iure – ove non risulti giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro –, in quanto in astratto suscettibile di determinare un pregiudizio all'interesse del padre naturale ad affermare la propria identità genitoriale, qualificabile come "danno ingiusto", e che viene ad integrare, nel ricorso dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, la fattispecie della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c..
Riferimenti Normativi: