Diritto penale
Delitti
09 | 06 | 2023
Diffamazione: la stampa svolge il suo indispensabile ruolo di «cane da guardia»
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 25079 del 12 maggio-9 giugno 2023, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che è vero che la tutela dei diritti della personalità ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost., nonché dei diritti riconosciuti dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'ambito del diritto al rispetto della vita privata dei soggetti sui quali vengono veicolate le informazioni giornalistiche deve essere sempre assicurata nel suo nucleo essenziale (si veda, tra molti precedenti, Chauvy e altri c. Francia, n. 64915/01, § 70, in fine, CEDU 2004 VI). A tal fine, tuttavia, l'attacco alla reputazione di una persona deve raggiungere un certo livello di gravità, e deve essere effettuato in modo tale da arrecare pregiudizio al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata (A. c. Norvegia, n. 28070/06, § 64, CEDU 9 aprile 2009). In particolare l'articolo 10, comma 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede restrizioni ancora più limitate alla libertà di espressione allorché le informazioni e le opinioni riguardino il dibattito politico e le questioni di interesse generale (Siirek c. Turchia (n. 1) [GC], n.26682 /95, par. 61, CEDU 1999-IV, Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c.Francia [GC], n.21279/02 e 36448/02, par. 46, CEDU 2007-IV, Axel Springer AG c. Germania [GC], n.39954/08, par. 90, 7 3 cQ febbraio 2012, e Morice, sopra citata, par. 125). Di conseguenza, un elevato livello di protezione della libertà di espressione, che si accompagna a un margine di discrezionalità particolarmente ristretto da parte delle autorità degli stati membri, sarà di norma accordato quando le osservazioni formulate vedono su un argomento di interesse generale, quale è senza dubbio - con riferimento alla fattispecie che ne occupa - quello che riguarda le eventuali interferenze del segretario di uno dei principali partiti politici per favorire la progressione in carriera di quella che era la sua compagna all'epoca dei fatti. Tali principi generali sono stati anche confermati, in ordine all'articolo 10 della Convenzione e alla libertà di stampa, nella sentenza Satakunnan Markkinapórssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia ([GC], n. 931/13, parr. 125-128, 27 giugno 2017), ribadendo che la libertà di espressione è soggetta ad eccezioni, che richiedono tuttavia un'interpretazione restrittiva, e la necessità di limitarla deve essere dimostrata in modo convincente (v. Von Hannover c. Germania (n . 2) [GC], nn . 40660/08 e 60641/08 , § 101 , CEDU 2012, Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia [GC], nn 40454/07 , par. 88, CEDU 2015 (estratti), e Bédat c. Svizzera [GC], 56925/08 , par. 48, CEDU 2016): cruciale è che la stampa svolga il suo indispensabile ruolo di "cane da guardia" (si veda Magyar Helsinki Bizotts4 c. Ungheria [GC], n. 18030/11, par. 165, 8 novembre 2016, CEDU 2016, con ulteriori riferimenti). Ovviamente la tutela accordata ai giornalisti dall'art. 10 della Convenzione è subordinata alla condizione che essi agiscano in buona fede, per fornire informazioni accurate e affidabili, in conformità ai principi del giornalismo responsabile, che rinvia principalmente al contenuto raccolto e/o divulgato mediante mezzi giornalistici (Travaglio c. Italia, Prima Sezione, 24/01/2017, n. 64746/14, par. 36; Pentikinen c. Finlandia [GC], n. 11882/10, § 90, CEDU 2015 e i ricorsi ivi citati).
Nella giurisprudenza costituzionale è stato, anche di recente, posto in rilievo che le questioni in esame devono essere vagliate nell'ambito di un vero e proprio giudizio di bilanciamento tra valori contrapposti. Infatti, se è vero che la libertà di espressione, n particolare sub specie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti, costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona (Corte Cost., ord. n. 132 del 2020). Aggressioni illegittime a tale diritto compiute attraverso la stampa possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime, con danni che sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare (Corte Cost. sent. n. 150 del 2021). Peraltro, è proprio nel solco dei riferiti e generali principi, che si pone da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità nel richiedere, ai fini dell'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p., che pur a fronte di una sostanziale corrispondenza in termini, almeno putativi, tra verità dei fatti e del narrato e un interesse pubblico alla conoscenza di detti fatti, siano rispettati i limiti della continenza espositiva, finanche nell'esercizio del diritto di critica. In particolare, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione - e non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2016, n. 37397).
Riferimenti Normativi: