Diritto penale

Delitti

07 | 06 | 2023

Esercizio abusivo della professione: la figura dell'infermiere e quella dell'operatore socio-sanitario

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 24602 del 21 marzo 2023 (dep. 7 giugno 2023), la sesta sezione penale della Corte di cassazione si è occupata del reato di esercizio abusivo di una professione.

Integra il delitto di cui all’art. 348 c.p. il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Cass. pen., sez. un., 15 dicembre 2011, n. 11545).

In tale pronuncia le Sezioni Unite, pur adottando una nozione estensiva del concetto di "professione", non limitato alle sole attività riservate in via esclusiva, hanno chiarito che quando tali apparenze mancano, sia per difetto di abitualità, organizzazione o remunerazione, sia perché il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita, si è fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 348 c.p.

Quanto alla figura dell’infermiere, la distinzione tra infermiere generico e infermiere professionale è stata superata dal complessivo riordino della materia a partire dal D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502. In particolare, l'art. 1 del D.M. 14 settembre 1994, n. 739 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere) descrive l'infermiere come l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. Tale attività di assistenza - preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa - è di natura tecnica, relazionale, educativa (art. 2) e le sue principali funzioni vengono individuate nella prevenzione delle malattie, nell'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e nell'educazione sanitaria. Al successivo art. 3, si prevede, tra l'altro, che l'infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche (lett. c) ed agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali.

La figura dell'operatore sociosanitario è stata definita con provvedimento del 22 febbraio 2001 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come "l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Nell'ambito delle competenze di tale differente figura professionale, si prevede, in particolare, che l'operatore socio-sanitario, in sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto, è in grado di aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso.

Nella fattispecie in esame, osserva la Suprema Corte, dall'esame della sentenza impugnata non emerge con chiarezza se l'attività svolta sia consistita nella mera assistenza all'assunzione di farmaci ovvero nella loro somministrazione né, soprattutto, se detta attività sia stata svolta rendendo edotti i soggetti interessati ed i loro familiari del fatto che l’imputata non aveva la qualifica di infermiera ovvero con modalità tali, per continuatività, onerosità ed organizzazione, da creare l'oggettiva apparenza dell'esercizio di un'attività infermieristica.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 348 c.p.