Diritto civile

Contratti

31 | 05 | 2023

Il riconoscimento dei difetti e l'impegno del costruttore di provvedere alla loro eliminazione concretano elementi idonei ad ingenerare un nuovo rapporto di garanzia

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 15369 del 31 maggio 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che i principi che regolano la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1667 c.c. per le difformità ed i vizi dell'opera sono applicabili anche nell'ipotesi di responsabilità per la rovina ed i gravi difetti dell'edificio, prevista dall'art. 1669 c.c., la quale, peraltro, ha natura extracontrattuale e quindi coinvolge, a titolo di concorso con l'appaltatore, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (quale, ad esempio, il progettista e/o il direttore dei lavori), ...

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