Diritto processuale penale
Prove
29 | 05 | 2023
Le intercettazioni delle comunicazioni sui «BlackBerry»
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 23302 del 28 aprile 2023 (dep. 29 maggio 2023), la terza sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito che deve escludersi che l'acquisizione dei dati concernenti le comunicazioni scambiate attraverso il sistema BlackBerry richieda la presentazione di rogatoria internazionale. Copiose pronunce, infatti, hanno già affermato che sono utilizzabili, senza necessità di rogatoria, gli esiti di intercettazioni di comunicazioni in chat protette tramite il servizio cd. «pin to pin» gestito tramite server collocato in territorio estero, ma i cui dati siano stati registrati nel territorio nazionale, per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica.
La legittimità delle intercettazioni delle comunicazioni sui BlackBerry è stata poi ribadita, con particolare ampiezza e rilievo, dalla sentenza Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2019, n. 36381.
In questa pronuncia, tra l'altro, è stato specificato che occorre tenere nettamente distinta la fase di intercettazione della comunicazione (nella specie la captazione, la ricezione e la registrazione del flusso telematico) da quella relativa alla intelligibilità della comunicazione, ossia la fase (eventuale e successiva) della lettura dei dati (cifrati ovvero, in taluni casi, espressi in un dialetto incomprensibile oppure in lingua straniera) intercettati. Si tratta di una dissociazione non infrequente, in tema di intercettazioni di comunicazioni, a prescindere dalla circostanza che il contenuto della comunicazione o conversazione sia, per espressa volontà dei dialoganti o per altra causa, criptata, per cui, quando l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle comunicazioni sia stata interamente compiuta nel territorio italiano, non si pone alcun problema di violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, essendo invece necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria internazionale unicamente per gli interventi da compiersi all'estero e/o con riferimento alle comunicazioni captate da un gestore straniero.
Ne consegue che l'acquisizione della messaggistica scambiata mediante il sistema protetto Blackberry, c.d. pin to pin inon necessita di rogatoria internazionale qualora le comunicazioni siano avvenute in Italia, nel senso cioè che, indipendentemente dall'intellegibilità del messaggio, siano partite o siano pervenute su un terminale allocato in Italia o gestito da un operatore italiano ed il segnale sia stato captato, come nella specie, sul suolo italiano, a nulla rilevando che per decriptare i dati identificativi associati ai codici pin (fase successiva al compimento della sequenza intercettiva) sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero. Per contro, le operazioni di captazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche debbano essere effettuate attivando le procedure di assistenza giudiziaria rogatoriale soltanto se esse richiedono il compimento di attività all'estero, circostanza esclusa quando le stesse attività possano invece essere svolte dal territorio nazionale, con la conseguenza che, non venendo, in tal caso, intaccata la sovranità territoriale di uno Stato estero, alcuna assistenza giudiziaria è necessario richiedere.