Diritto civile
Responsabilità
26 | 05 | 2023
Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria e riparto dell’onere della prova
Valerio de Gioia
Con
sentenza n. 14757 del 26 maggio 2023, la terza sezione civile della Corte di
Cassazione è intervenuta sulla natura giuridica della responsabilità medica.
La Suprema Corte,
con orientamento consolidatosi sin dagli ultimi anni dello scorso millennio, ha
chiarito che, nell’ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in
conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non
necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura
sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto
obbligatorio tra quest’ultima e il paziente, tanto la responsabilità della
struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di
responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all’inadempimento
delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza
sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente
(rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario
(rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla
violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale
a tutelare l’affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto
sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex
art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. civ.
22 gennaio 1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. civ. 19 aprile 2006, n.
9085; Cass. civ. 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. civ. 31 marzo 2015, n. 6438;
Cass. civ. 22 settembre 2015, n. 18610).
Ciò
premesso, il criterio di riparto dell’onere della prova in siffatte fattispecie
non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell’ambito
della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi
costitutivi dell’illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la
responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la
fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o
parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l’inadempimento
o l’inesatto adempimento del debitore, spettando a quest’ultimo la prova
dell’esatto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
conformi, ex multis, Cass. civ. 11 febbraio 2021, n. 3587; Cass. civ. 4 gennaio
2019, n. 98; Cass. civ. 20 gennaio 2015, n. 826).
In
particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle
obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità
medica – la Suprema Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore
dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l’esistenza
del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo
il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass.
civ. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. civ. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass.
civ. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in
alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante
da causa non imputabile, provando che l’inadempimento (o l’inesatto
adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile
con l’ordinaria diligenza (Cass. civ., sez III, 26 luglio 2017, n. 18392; Cass.
civ. 23 ottobre 2018, n.26700; Cass. civ. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. civ.
29 ottobre 2019, n. 27606).
Nelle
fattispecie di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni
professionali – si è ulteriormente precisato – è configurabile un evento di
danno, consistente nella lesione dell’interesse finale perseguito dal creditore
(la vittoria della causa nel contratto concluso con l’avvocato; la guarigione
dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione
dell’interesse strumentale di cui all’art. 1174 c.c. (interesse all’esecuzione
della prestazione professionale secondo le leges artis) e viene dunque in
chiara evidenza il nesso di causalità materiale che rientra nel tema di prova
di spettanza del creditore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il
proprio onere, resta gravato da quello “di dimostrare la causa imprevedibile ed
inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione” (Cass.
civ. 11 novembre 2019, n. 28991; Cass. civ. 31 agosto 2020, n. 18102).
Avuto riguardo agli illustrati principi, nell’ipotesi – come quella in esame – in cui si faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivati da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, l’attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l’evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse. È, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l’inadempimento (ovvero l’adempimento inesatto) è dipeso dall’impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. civ. 26 novembre 2020, n. 26907; di recente, in questi esatti termini, cfr. Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10050).
Al termine, la Suprema Corte ha dato continuità al principio di diritto in base al quale “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione; l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari” (così Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2017, n. 18392).
Riferimenti Normativi: