Diritto civile

Responsabilità

25 | 05 | 2023

La responsabilità civile per danni da cose in custodia e la condotta colposa del danneggiato

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 14571 del 25 maggio 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso; c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere; d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre Cass. civ. 12 novembre 2020, n. 25460; Cass. civ. 29 gennaio 2019, n. 2345; Cass. civ. 3 aprile 2019, n. 9315), sono stati anche richiamati dalle Sezioni Unite, con la decisione n. 20943 del 30 giugno 2022. Con particolare riferimento alla condotta colposa del danneggiato, mette conto precisare, in piena consonanza con detti principi, che, sul piano della struttura della fattispecie, tale condotta si pone in relazione causale con l'evento di danno e va valutata dal giudice di merito alla luce dei principi fissati: a) nell'art. 41, comma 1 e 2, c.p., a mente dei quali «il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento» b) nell’art. 1227, comma 1, c.c., a mente del quale «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate». L’art. 41, comma 1, c.p. enuncia il principio secondo cui un fatto è causa dell’evento quando costituisce una delle condizioni necessarie perché quest’ultimo si verifichi, e che tale nesso non è escluso quando concorrono altre condizioni preesistenti, simultanee o sopravvenute. Tale formulazione esprime senza dubbio l’adesione alla teoria condizionalistica o dell’equivalenza causale: ciascun fattore assume rilievo condizionante quando presenta un ruolo logicamente essenziale, necessario, ineliminabile ai fini della realizzazione dell’evento. Le condizioni, d’altra parte, si caratterizzano per tale relazione di necessità rispetto all’evento e sono quindi tra loro equivalenti. Tale principio-base deve però essere coordinato con la norma, di portata evidentemente eccentrica rispetto ad esso, posta dal secondo comma, a mente del quale «le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento». L’opinione largamente prevalente, fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene che l’unico modo per conferire un senso alla formula è quello di ritenere che si parli di fattori sopravvenuti che non siano realmente ─ sul piano strettamente logico ─ gli unici a entrare nella serie causale che determina l’evento, e costituiscano in realtà delle concause giacché, se ci si trovasse di fronte a cause dotate di piena autonomia, la disposizione sarebbe inutile, ovvia e ripetitiva degli artt. 40, comma 1, e 41, comma 1, c.p.. Si ritiene dunque, in prevalenza, che la norma intenda svolgere una funzione limitativa rispetto al principio di equivalenza causale espresso nel comma precedente, alludendo a concause qualificate, capaci di assumere su di sé, da un punto di vista «normativo», la spiegazione dell’imputazione causale, e che, per ciò stesso, non escluda ma anzi presupponga l’esistenza di un collegamento condizionalistico con il preesistente fattore causale (ossia, per converso, la non completa autonomia e indipendenza del percorso causale sopravvenuto, posto che, se vi fosse invece tale completa autonomia, l’esclusione del nesso causale, come detto, dovrebbe affermarsi già in ragione degli artt. 40, comma 1, e 41, comma 1, c.p. e rimarrebbe privo di significato il comma 2 di tale ultimo articolo). Le citate disposizioni, dunque, accolgono la teoria della condicio sine qua non ma vi apportano limitazioni rese necessarie dall’esigenza di evitare la proliferazione indiscriminata dell’imputazione del fatto, per effetto dell’eccessiva ampiezza del nesso di condizionamento determinato dal principio di equivalenza causale. La formula legale, tuttavia, non chiarisce in alcun modo quando si realizza la preponderanza della causa sopravvenuta idonea ad escludere l’imputazione oggettiva al fatto considerato, dando così adito al proliferare di varie teorie (causalità umana, causalità adeguata, teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento o teoria del rischio). La giurisprudenza civile è al riguardo ferma nel prediligere il criterio della cosiddetta causalità adeguata o della regolarità causale, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto atipici e inverosimili, e come tali non prevedibili né evitabili (tra le molte, Cass. civ., sez. un. n. 576 del 2008). A tale criterio fa riferimento la giurisprudenza di legittimità nell’indicare il discrimine tra le ipotesi in cui il fatto colposo del danneggiato è mera concausa (come tale rilevante solo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, comma 1, c.c.) e quello in cui è, invece, causa esclusiva (art. 41, comma 2, c.p.). È stato in tal senso affermato, infatti, che: in tema di responsabilità per danni da cosa in custodia, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come «caso fortuito» e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (v. Cass. civ. 16 febbraio 2021, n. 4035); la eterogeneità tra i concetti di «negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile (v. Cass. civ. 31 ottobre 2017, n. 25837; v. anche Cass. civ. 20 novembre 2020, n. 26524).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 Cost.
  • Art. 40 c.p.
  • Art. 41 c.p.
  • Art. 1227 c.c.
  • Art. 2043 c.c.
  • Art. 2051 c.c.