Diritto civile
Obbligazioni
24 | 03 | 2021
I soggetti danneggiati secondari: la rilevanza del legame parentale tra zio e nipote
Valerio de Gioia
Con ordinanza 24 marzo 2021, n. 8218, la sesta sezione civile
della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da tre nipoti, ai
quali era stato negato il risarcimento del danno patito per la dipartita della zia
deceduta a seguito di un incidente stradale, sull’assunto della mancanza della
convivenza con la stessa, ha annullato la sentenza.
La Corte, dopo aver premesso che certamente occorre evitare
il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati
secondari, ha precisato che non può tuttavia condividersi l'assunto che il dato
esterno e oggettivo della convivenza possa costituire elemento idoneo di
discrimine e giustificare dunque l'aprioristica esclusione, nel caso di non
sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l'esistenza
di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il
familiare defunto, per come del resto già da tempo affermato in sede di
legittimità (Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21230).
A tali conclusioni, proseguono i giudici di legittimità, si è
giunti confutando i fondamenti logico giuridici su cui l'opposto orientamento
sostanzialmente si fondava, ovvero: da un lato la norma che tutela la famiglia
quale società naturale; dall'altro, l'assunto della convivenza, quale connotato
minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche
allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della
solidarietà, di sostegno economico.
Sotto il primo profilo si è infatti rilevato che non è
condivisibile limitare la "società naturale" della famiglia cui fa
riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia
nucleare", incentrata su coniuge, genitori e figli.
Sotto il secondo si è efficacemente obiettato che ben possono
ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da
necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze
di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che
non implicano, di per, sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di
relazioni di reciproca solidarietà.
La convivenza, piuttosto, escluso che possa assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola, costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur. Va da sé che, ad evitare il rischio di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e possibilità di prove compiacenti, è sufficiente che sia fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l'entità dei danni (v. Cass. 23917/2013; Cass. 1410/2011) e che tale prova sia correttamente valutata dal giudice.
La Corte, dunque, ha dato continuità al recente indirizzo giurisprudenziale (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989) che ha ricompreso il legame parentale tra zio e nipote, di per sé e indipendentemente dalla effettiva convivenza (dato rilevante solo quale eventuale concorrente elemento presuntivo), tra le circostanze che possono giustificare "meccanismi presuntivi" utilizzabili al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale.
Riferimenti Normativi: