Diritto civile
Tutela dei Diritti
24 | 05 | 2023
Revocatoria fallimentare: la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore
Valerio de Gioia
Con
ordinanza n. 14390 del 24 maggio 2023, la prima sezione civile della Corte di
Cassazione ha affrontato la questione se, ammessa l’operatività della
presunzione legale di cui al comma 1 dell’art. 67 della legge fallimentare, in
mancanza della prova della inscientia decoctionis, il giudice di merito, per la
contraddizion che nol consente, debba ritenere provata da parte del Fallimento
la scientia decoctionis ai sensi del comma 2 della stessa disposizione.
I giudici
di merito hanno posto l’accento sulla distinzione che separa la disciplina
dettata dall’art. 2727 c.c. da quella prevista dal successivo art. 2728: mentre
nel primo caso vi è un fatto certo attraverso il quale si risale al fatto da
provare, la presunzione legale opererebbe «secondo un meccanismo diverso,
dispensando il soggetto a favore del quale è posta dalla prova della
circostanza che costituisce oggetto, come espressamente stabilito dall’art.
2728 c.c. dunque, se la curatela è dispensata dalla dimostrazione della
scientia decoctionis per le operazioni che rientrano tra le fattispecie
previste dall’art. 67, comma 1, n. 2 L.Fall.. non può esserlo per quelle di cui
al secondo comma, per le quali, sarà in ogni caso tenuto ad adempiere all’onere
probatorio sullo stesso gravante indipendentemente dall’operare della presunzione
di cui al comma 1 con riguardo a diverse categorie di operazioni.
Tale
affermazione, che pure non manca di addentellati in dottrina, e che potrebbe
avere forse una diversa forza persuasiva se riferita alle presunzioni legali
assolute, è tuttavia errata in diritto alla luce della giurisprudenza di
legittimità, la quale ha già avuto modo di stabilire che la presunzione
semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono unicamente in
ordine al modo di insorgenza, perché, mentre il fatto sul quale si fonda la
prima dev'essere provato in giudizio ed il relativo onere grava su colui che
intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non
abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una
volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata
rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o
risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla
presunzione legale iuris tantum, quando viene rilevata, in quanto l'una e
l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della
prova contraria (Cass. civ. 27 novembre 1999, n. 13291; Cass. civ. 3 marzo 2016,
n. 4241).
Laddove l’art. 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare stabilisce la revocabilità degli «atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento», salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, istituzionalizza il rilievo del fatto ivi considerato, ossia l’effettuazione del pagamento con mezzi anormali, imponendo di trarne, salvo prova contraria, la medesima conseguenza che già avrebbe potuto esserne desunta caso per caso sul piano dell’id quod plerumque accidit, nel quadro di applicazione dell’articolo 2729 c.c., e cioè che chi accetta di essere pagato con mezzi anormali lo fa perché ha contezza che il debitore non è in condizione di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali. Ovvio, dunque, che, una volta accertata in concreto la predetta circostanza, ossia l’effettuazione del pagamento con mezzi anormali, in mancanza della prova della inscientia decoctionis, rimane accertato che il creditore era consapevole dello stato di insolvenza, consapevolezza definitivamente accertata con riguardo all’arco temporale preso in considerazione, anche con riguardo agli eventuali pagamenti «normali» contemplati dal comma 2 della disposizione.
Al termine, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: in materia di revocatoria fallimentare, una volta accertata l’effettuazione dei pagamenti con mezzi anormali, ai sensi del comma 1, n. 2, dell’art. 67 della legge fallimentare, senza che il creditore abbia fornito la prova della inscientia decoctionis, la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione collocati nello stesso arco temporale.
Riferimenti Normativi: