Lavoro
17 | 08 | 2021
Il licenziamento del dirigente, non sottraendosi ai limiti generali posti all'esercizio dei poteri datoriali, non può essere il frutto di scelte imprenditoriali arbitrarie, pretestuose o persecutorie
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 23044 del 17 agosto 2021 (ud. 17 dicembre
2020), la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di
diritto secondo cui il licenziamento del dirigente, pur non essendo vincolato
alla normativa in materia di licenziamenti individuali, non si sottrae ai
limiti generali posti all'esercizio dei poteri datoriali e non può, quindi essere
il frutto di scelte imprenditoriali arbitrarie, pretestuose o persecutorie.
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