Lavoro

17 | 08 | 2021

Il licenziamento del dirigente, non sottraendosi ai limiti generali posti all'esercizio dei poteri datoriali, non può essere il frutto di scelte imprenditoriali arbitrarie, pretestuose o persecutorie

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 23044 del 17 agosto 2021 (ud. 17 dicembre 2020), la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui il licenziamento del dirigente, pur non essendo vincolato alla normativa in materia di licenziamenti individuali, non si sottrae ai limiti generali posti all'esercizio dei poteri datoriali e non può, quindi essere il frutto di scelte imprenditoriali arbitrarie, pretestuose o persecutorie.

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