Diritto penale

Delitti

23 | 05 | 2023

La valutazione della minore gravità del reato di violenza sessuale

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 22090 del 9 marzo 2023 (dep. 23 maggio 2023), la terza sezione penale della Corte di cassazione è intervenuta in tema di presupposti per il riconoscimento della minore gravità nel reato di violenza sessuale.

La giurisprudenza della Suprema Corte è granitica nel richiedere la necessità di una valutazione globale del fatto, avendo indicato come particolarmente significativi per discriminare la gravità dell’offesa - anche al di là della tipologia di atto sessuale compiuto, che, tuttavia, certamente costituisce un oggettivo parametro idoneo a lumeggiare molti degli altri - i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, l’occasionalità o la reiterazione delle condotte nei riguardi del medesimo soggetto passivo (Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2018, n. 13729).

Tutti questi elementi vanno in particolare analizzati nell’ottica del principale giudizio che dev’essere al proposito compiuto, quello volto ad accertare il grado di compressione della libertà sessuale così come il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Cass. pen., sez. III, 24 maggio 2019, n. 6502).

Sotto altro profilo va rammentato che la circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale — e altrettanto vale per il reato di cui all’art. 609-quater c.p. — non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa (nella specie infradecenne), essendo a tale fine necessari elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall’art. 133, comma 1, c.p..

Quanto all’abuso della fiducia e al legame affettivo con la vittima, si è affermato che la diminuente in parola non è astrattamente incompatibile con il reato di violenza sessuale commesso sul minore dal genitore o da persona che ne abbia l’affidamento, dovendo comunque essere valutati in concreto l'impatto emotivo sulla vittima e le conseguenze sul suo sviluppo psico-fisico, le modalità dei fatti, la Ioro durata nel tempo e l’invasività nella sfera sessuale della vittima (Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2012, n. 34236).

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, occorre considerare che, a fronte di innegabili interferenze rispetto ad elementi di valutazione utilizzabili per entrambe, sotto altro profilo esse operano su un piano diverso da quello dell’attenuante speciale. Se la necessaria valutazione complessiva per quest’ultima imposta può mettere in ombra elementi favorevoli circa la (non particolare) gravità del fatto, questi possono essere invece valorizzati, insieme ad altri, ai fini del giudizio ex art. 62-bis c.p., potendosi in quest’ottica utilizzare quei criteri soggettivi di commisurazione della pena (art. 133, comma 2, c.p.) irrilevanti ai fini della configurabilità dell'ipotesi di minore gravità del reato sessuale, non rispondendo la mitigazione della pena, in questa seconda ottica, all'esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima.

Di fatti, così come all'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 609-bis, ultimo comma, c.p. — e lo stesso può dirsi per l’identica circostanza prevista dall’art. 609-quater, comma 4, c.p. — non consegue automaticamente l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, mentre per la concedibilità di queste ultime rilevano tutti i parametri indicati nell'art. 133 c.p., per la concedibilità dell'attenuante speciale rilevano solo gli elementi indicati nel comma 1 e non quelli indicati nel comma 2 del predetto articolo, allo stesso modo ben può darsi il caso inverso.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 609-bis c.p.