Diritto amministrativo
Contratti della pubblica amministrazione
23 | 05 | 2023
Interdittiva antimafia: le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa
Valerio de Gioia
Con
sentenza n. 5097 del 23 maggio 2023, a terza sezione del Consiglio di Stato ha ribadito
che l'interdittiva antimafia è provvedimento amministrativo al quale deve
essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di
bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà
di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost.
Come è
stato puntualmente affermato, l'interdittiva antimafia costituisce "una
misura volta - ad un tempo - alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico,
della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica
Amministrazione" (Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016 n. 1743). Tale
provvedimento, infatti, mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa
nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica
Amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità,
imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall'art. 97 Cost., sia dello
svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato,
sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. III,
31 dicembre 2014 n. 6465).
Poste tali generali coordinate, la giurisprudenza è stata costante, prima dei recenti interventi legislativi sul punto, nel ritenere giustificata da esigenze di speditezza ex art. 7, L. 241/1990 e dalla natura in senso lato cautelare del provvedimento l’inapplicabilità delle ordinarie garanzie partecipative nella particolare materia in esame (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4555/2016 secondo cui l'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicazione di cui all' art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'informativa antimafia, nonché da altre procedure partecipative, atteso che si tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale intrinsecamente caratterizzato da profili del tutto specifici connessi ad attività di indagine, oltre che da finalità, da destinatari e da presupposti incompatibili con le procedure partecipative, nonché da oggettive e intrinseche ragioni di urgenza). Anche di recente, Cons. Stato, sez. III, n. 2854/2020 ha ribadito che “(…) il codice antimafia, senza escludere a priori e del tutto la partecipazione procedimentale (del resto ammessa per gli analoghi provvedimenti di iscrizione nella c.d. white list, emessi, però, su richiesta di parte ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. n. 190 del 2012: v., sul punto, Cons. St., sez. III, 20 settembre 2016, n. 3913), ne rimette, con l'art. 93, comma 7, D.L.vo n. 159 del 2011, la prudente ammissione alla valutazione dell'autorità preposta all'emissione del provvedimento interdittivo in termini di utilità rispetto al fine pubblico perseguito. Il principio del giusto procedimento, del resto, non ha una valenza assoluta, ma ammette deroghe limitate ad ipotesi eccezionali dovute alla tutela di interessi superiori afferenti alla tutela dell'ordine pubblico, come quella in esame, e proporzionate (…)”.
Si tratta
di una incapacità giuridica prevista dalla legge a garanzia di valori
costituzionalmente garantiti e conseguente all'adozione di un provvedimento
adottato all'esito di un procedimento normativamente tipizzato e nei confronti
del quale vi è previsione delle indispensabili garanzie di tutela
giurisdizionale del soggetto di esso destinatario (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen.
n. 3 del 2018); sia in considerazione della natura non sanzionatoria di tali
provvedimenti in uno alla nota opera giurisprudenziale di affinamento e
specificazione dei relativi presupposti rilevanti, a partire dal fondamentale
arresto del Consiglio di Stato n. 1743 del 2016, recante un significativo
“catalogo” esteso alla casistica non tipizzata dal legislatore: le
situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, tipizzate dal
legislatore, comprendono dunque una serie di elementi del più vario genere e, spesso,
anche di segno opposto, frutto e cristallizzazione normativa di una lunga e
vasta esperienza in questa materia, situazioni che spaziano dalla condanna,
anche non definitiva, per taluni delitti da considerare sicuri indicatori della
presenza mafiosa (art. 84, comma 4, lett. a), D.L.vo n. 159 del 2011), alla
mancata denuncia di delitti di concussione e di estorsione, da parte
dell'imprenditore, dalle condanne per reati strumentali alle organizzazioni
criminali (art. 91, comma 6, D.L.vo n. 159 del 2011), alla sussistenza di
vicende organizzative, gestionali o anche solo operative che, per le loro
modalità, evidenzino l'intento elusivo della legislazione antimafia. Esistono
poi, come insegna l'esperienza applicativa della legislazione in materia e la
vasta giurisprudenza formatasi sul punto nel corso di oltre venti anni,
numerose altre situazioni, non tipizzate dal legislatore, che sono altrettante
'spie' dell'infiltrazione (nella duplice forma del condizionamento o del
favoreggiamento dell'impresa). Gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi
dal costituire un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse
secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l'insidiosa pervasività
e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso
inquadramento. Quello voluto dal legislatore, ben consapevole di questo, è
dunque un catalogo aperto di situazioni sintomatiche del condizionamento
mafioso. L'autorità prefettizia deve valutare perciò il rischio che l'attività
di impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed
attuale, sulla base dei seguenti elementi: a) i provvedimenti 'sfavorevoli' del
giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione; c) la proposta
o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione
previste dallo stesso D.L.vo n. 159 del 2011; d) i rapporti di parentela; e) i
contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; f)
le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa; g) le vicende anomale
nella concreta gestione dell'impresa; h) la condivisione di un sistema di
illegalità, volto ad ottenere i relativi 'benefici'; i) l'inserimento in un
contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al
ripristino della legalità.
Riferimenti Normativi: