Diritto penale
Reati in generale
19 | 05 | 2023
La riforma “Cartabia” e successione di leggi nel tempo in punto di condizione di procedibilità
Valerio de Gioia
Con
sentenza n. 21631 del 3 febbraio 2023, depositata il 19 maggio 2023, la quinta
sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della
remissione di querela con riferimento al delitto di furto aggravato dalle
circostanze ex art. 625, comma 1, n. 4) e n. 7), c.p., per essere stato il
fatto commesso con destrezza e su cose esposte per necessità, consuetudine o
destinazione alla pubblica fede, all’epoca della sua consumazione procedibile
d'ufficio.
Attualmente,
tuttavia, il delitto di furto aggravato dalle suddette circostanze, ai sensi
della nuova formulazione dell'art. 624, comma 2, c.p., come modificato
dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal
30 dicembre 2022, ex art. 6, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, risulta perseguibile
d'ufficio.
Si pone,
dunque, il problema della individuazione della disciplina da applicare nel
caso, come quello in esame, di successioni di leggi nel tempo in punto di
condizione di procedibilità.
Orbene,
secondo il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza
della Suprema Corte, il problema dell'applicabilità dell'art. 2, c.p., in caso
di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va
positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale,
di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di
punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole
al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto
sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della
procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata
al fatto come qualificato dal diritto (cfr. Cass. pen., sez. III, 8 luglio
1997, n. 2733).
Principio
ribadito e approfondito da successive pronunzie, in cui si è evidenziato come a
seguito della modifica del regime di procedibilità per delitti originariamente
perseguibili d'ufficio, divenuti, sulla base di una sopravvenuta modifica
normativa, perseguibili a querela, nei procedimenti in corso l'intervenuta
remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità
ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti
ad effetto speciale (cfr. Cass. pen., sez. II, 8 novembre 2018, n. 225; Cass.
pen., sez. II, 17 aprile 2019, n. 21700).
Tale
conclusione va coordinata con l'altro condivisibile principio affermato dalla
giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale la remissione di querela,
intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata,
determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di
inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché
il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Cass. pen., sez. III, 17
dicembre 2020, n. 9154).
In conformità ai menzionati principi di diritto, pertanto, considerato che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340 c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152 c.p., che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità, (cfr. Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità dei prevenuti in ordine al reato innanzi indicato, posto che le doglianze prospettate al riguardo dai ricorrenti appaiono generiche e versate in fatto.
Tale conclusione non è contraddetta dalla circostanza che non risulta acquisita agli atti l'accettazione della remissione della querela da parte di uno degli autori del reato, in quanto, trattandosi di reato commesso in concorso con i ricorrenti trova applicazione il disposto dell'art. 155, comma 2, c.p., secondo cui la remissione fatta (dunque, perfezionatasi) a favore anche di uno soltanto tra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata e, nel caso in esame, nessuna ricusazione è stata operata.
Riferimenti Normativi: